Art. 2 Riammissione in termini per la presentazione della documentazione al commissario straordinario 1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' corrisposto agli inviti formulati ai sensi del comma 4 della medesima disposizione ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, nella versione antecedente le modifiche apportate dal precedente art. 1, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione gia' prodotta entro il maggior termine come prolungato dal precedente art. 1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri la Sottosegretaria di Stato Boschi Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 841