Art. 2 
 
            Riammissione in termini per la presentazione 
          della documentazione al commissario straordinario 
 
  1.  I  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  di  avvio   del
procedimento di recupero previste dall'art. 3, comma  3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che,  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  abbiano  gia'
corrisposto agli inviti formulati ai sensi del comma 4 della medesima
disposizione  ovvero,  alla  medesima  data,  siano   incorsi   nella
decadenza stabilita dalla lettera c)  del  suddetto  comma  4,  nella
versione antecedente le modifiche apportate dal  precedente  art.  1,
sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario
straordinario ovvero ad integrare  la  documentazione  gia'  prodotta
entro il maggior termine come prolungato dal precedente art. 1. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2018 
 
                                              p. Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          la Sottosegretaria di Stato 
                                                    Boschi            

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