Art. 2 A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3 - INPS» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore stimato dell'immobile di euro 2.500.000 - corrispondente alla stima effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' - diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00. Le quote emesse dal fondo «i3 - INPS» sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli S.p.A. Nel caso in cui il fondo «i3 - INPS» non raggiunga, nel termine di ventiquattro mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operativita' previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si procedera' alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'immobile allo Stato. La revoca e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.