Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Canino» deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.