(Disciplinare-art. 2)
                               Art. 2. 
                          Varieta' di olivo 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Canino»  deve   essere
ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo: Caninese e cloni derivati,
Leccino,  Pendolino,  Maurino  e  Frantoio   presenti   da   sole   o
congiuntamente  negli  oliveti  fino  al  100%.  Possono,   altresi',
concorrere altre  varieta'  presenti  negli  oliveti  in  misura  non
superiore al 5%.