Art. 5. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m. Oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densita' di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densita' di impianto fino a 700 piante per ettaro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' di lotta guidata. La produzione massima di olive/ha e' di 12 tonnellate negli oliveti specializzati, mentre negli oliveti promiscui la produzione massima di olive per pianta non puo' superare le 0,15 tonnellate. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola.