(Disciplinare-art. 5)
                               Art. 5. 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche. 
    Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti  i  cui
terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume
Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce  quaternarie  e
terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico  di  450
metri s.l.m. 
    Oltre alle forme  tradizionali  di  allevamento,  che  presentano
oliveti promiscui con una densita' di impianto fino a 60  piante  per
ettaro, sono  consentite  altre  forme  di  allevamento  per  oliveti
specializzati con una densita' di impianto  fino  a  700  piante  per
ettaro. 
    La difesa fitosanitaria  degli  oliveti  deve  essere  effettuata
secondo le modalita' di lotta guidata. 
    La produzione massima di  olive/ha  e'  di  12  tonnellate  negli
oliveti specializzati, mentre negli oliveti promiscui  la  produzione
massima di olive per pianta non puo' superare le 0,15 tonnellate. 
    La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra
il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola.