(Disciplinare-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale  delimitata  nel
precedente art. 3. 
    La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%. 
    Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi   soltanto   processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto. 
    Le olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. 
    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro  le
36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.