(Disciplinare-art. 9)
                               Art. 9. 
                    Designazione e presentazione 
 
    Il  prodotto  confezionato  deve  riportare  in   etichetta,   in
caratteri chiari, indelebili e di dimensioni  maggiori  di  tutte  le
altre scritte, la dicitura «Canino». La dicitura «Canino» deve essere
accompagnata  dal  simbolo   dell'Unione   previsto   per   la   DOP.
L'indicazione «denominazione di origine protetta» o il  suo  acronimo
«DOP» puo' figurare in etichetta. 
    Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino. 
    Il logo  della  denominazione,  come  di  seguito  riportato,  e'
costituito da «Cane rampante bianco ed un rametto con olive su sfondo
celeste sfumante al chiaro, il tutto  racchiuso  in  un  contorno  di
colore grigio a forma di anfora in cui, nella parte  superiore,  sono
disegnati tre gigli». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,  indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  Comuni,
Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art. 3. 
    E' tuttavia consentito l'uso di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a  denominazione
di origine protetta. 
    L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o  nell'impresa  situate  nell'area   di   produzione   e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima. 
    Il nome della denominazione di  origine  protetta  «Canino»  deve
figurare  in  etichetta   in   caratteri   chiari,   indelebili   con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono in etichetta. 
    I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva  extravergine
«Canino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere  in  vetro,
ceramica o in lamina metallica stagnata di capacita' non superiore  a
litri 5. 
    E' obbligatorio indicare  in  etichetta  l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.