Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della
diciannovesima tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20
per cento, in applicazione delle modalita'  indicate  negli  articoli
10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6  ottobre  2016,  cosi'  come
integrato dalle disposizioni di cui  al  decreto  n.  108834  del  28
dicembre 2016. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 26 aprile 2018.