Regolamento di marchiatura Art. 1. I marchi 1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione. 2. La marchiatura d'origine e' eseguita a cura dei singoli caseifici mediante: a) l'apposizione di una placca di caseina recante i codici identificativi della forma; b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano Reggiano» (cfr. Immagine n. 1), nonche' la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione. 3. La marchiatura di selezione e' effettuata dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.