(Regolamento di marchiatura-art. 14)
                              Art. 14. 
             Cessione di forme prima del dodicesimo mese 
 
    1.  Il  formaggio  puo'  essere  immesso  al   consumo   con   la
denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando  la
forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i dodici mesi
di stagionatura minima. 
    2. Nel caso  di  cessione  di  forme  prima  del  compimento  del
dodicesimo mese di stagionatura, ma comunque in zona  di  produzione,
anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture
dovranno riportare la seguente dizione, gia' sottoscritta dal  legale
rappresentante del caseificio, sui verbali di  espertizzazione  e  di
marchiatura: «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con  la
denominazione tutelata Parmigiano Reggiano prima del  compimento  del
dodicesimo mese».