(Regolamento di marchiatura-art. 15)
                              Art. 15. 
                     Marchi «Export» e «Premium» 
 
    1. A partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione,
i detentori di Parmigiano Reggiano possono  richiedere  al  Consorzio
l'apposizione  del  marchio  «Export».  Il  formaggio,  per   potersi
fregiare del suddetto marchio,  deve  presentare  le  caratteristiche
merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano  «Scelto  sperlato»
di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. 
    2.  A  partire  dal  compimento  del  ventiquattresimo  mese   di
maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al
Consorzio l'apposizione del  marchio  «Premium».  Il  formaggio,  per
potersi  fregiare  del   suddetto   marchio,   deve   presentare   le
caratteristiche merceologiche previste  per  il  Parmigiano  Reggiano
«Scelto  sperlato»  di  cui  all'allegato  richiamato  nell'art.   7.
Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve  essere  attribuito  un
giudizio di analisi  sensoriale  al  formaggio  e  l'idoneita'  sara'
attribuita solo al formaggio che avra' un giudizio superiore rispetto
al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalita'  operative
definite dal Consorzio. 
    3. Le forme certificate di cui ai  paragrafi  precedenti  possono
acquisire l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche  se
la stagionatura e' proseguita in locali situati  al  di  fuori  della
zona di produzione. 
    4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico
dei richiedenti.