(Regolamento di alimentazione delle bovine-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Materie prime per mangimi 
 
    Nell'alimentazione  delle  bovine   da   latte   possono   essere
utilizzate le seguenti materie prime: 
      cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale,
farro, miglio e panico; 
      semi di oleaginose: soia, lino, girasole; 
      semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; 
      foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; 
      polpe secche di bietola; 
      concentrato proteico di patate. 
    Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari
composti: 
      la carruba, in quantita' non superiore al 3%; 
      il melasso, in quantita' non superiore al 3%. 
    E' consentito l'uso di mangimi in  blocchi  melassati,  anche  in
forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a  capo.  In
ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati  non  e'  compatibile  con
l'impiego di mangimi contenenti melasso. 
    Sono ammesse, inoltre, preparazioni  zuccherine  e/o  a  base  di
glicole propilenico e glicerolo, in  forma  liquida  o  disperse  nei
mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi/capo/giorno. 
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati i prodotti e gli alimenti  consentiti  dalla  legislazione
vigente per le bovine da latte previa sperimentazione  del  Consorzio
del formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la  compatibilita',
ne da' comunicazione agli organismi preposti.