Art. 6. Materie prime per mangimi Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime: cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico; semi di oleaginose: soia, lino, girasole; semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; polpe secche di bietola; concentrato proteico di patate. Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti: la carruba, in quantita' non superiore al 3%; il melasso, in quantita' non superiore al 3%. E' consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non e' compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso. Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi/capo/giorno. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilita', ne da' comunicazione agli organismi preposti.