Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone - Organo Esecutivo di Sicurezza - Prot. nr. 91/2018/Segr. Sic./R 12 marzo 2018 All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno Piazza del Viminale n. 1 ROMA OGGETTO: Comune di Strongoli (KR) - Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356. Con decreto OMISSIS il Ministro dell'Interno ha delegato lo scrivente Prefetto ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Strongoli (KR). Con atto OMISSIS, e' stata, pertanto, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per la necessita' di effettuare mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza degli elementi integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento o alla infiltrazione della criminalita' organizzata. La Commissione si e' insediata in pari data. Tutto quanto sopra a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata "STIGE", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed eseguita il 9 gennaio 2018 dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Crotone, che ha portato all'arresto di 169 persone, nonche' al sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro. Nell'operazione sono stati coinvolti diversi amministratori locali, attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e, per quanto riguarda, in particolare, OMISSIS: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e OMISSIS. Lo scrivente Prefetto - come per gli altri OMISSIS interessati dal provvedimento cautelare ed appartenenti agli altri OMISSIS - ha dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti OMISSIS ex art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. A seguito, poi, OMISSIS, si e' appalesata l'impossibilita' di funzionamento degli Organi (Sindaco e Giunta) e, pertanto, con decreto del 12 gennaio 2018, e' stato nominato un commissario, ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, per reggere temporaneamente l'amministrazione con i poteri di Sindaco e Giunta. Il Commissario si e' insediato nella stessa giornata. Atteso che, da giorno 10 a giorno 12 gennaio, si sono poi dimessi tutti OMISSIS, compreso OMISSIS e non e' risultata percorribile la procedura finalizzata all'eventuale surroga, e' stata avviata la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 141 c. 1 lett. b) n. 4. TUEL e dell'art. 38 comma 4 del medesimo TUEL ed e' stato nominato un Commissario prefettizio presso lo stesso Comune, con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, cessando di efficacia il pregresso decreto del 12.01.2018, citato in premessa. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 il Consiglio Comunale di Strongoli e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 4. La Commissione d'accesso ha depositato la propria relazione OMISSIS. Premessa Dopo brevi cenni di carattere storico/geografico sul Comune - che, secondo l'ultimo censimento, conta 6.486 abitanti - la Commissione d'accesso illustra, in via preliminare, le ragioni dell'accesso, gia' sopra accennate nel corpo della presente relazione. Nello specifico, si rammenta che il 9 gennaio 2018 sono stati tratti in arresto: OMISSIS, tutti in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 292 c.p.p. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 28 dicembre 2017 in relazione al OMISSIS. Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Strongoli La OMISSIS offre un quadro descrittivo preliminare afferente alla presenza della criminalita' organizzata sul territorio di Strongoli. La presenza, in quel territorio, dell'organizzazione mafiosa di "'ndrangheta", capillarmente radicata sul medesimo ed in grado di condizionare la realta' sociale ed economica, costituisce un dato accertato nelle sentenze emesse negli ultimi anni dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Assise di Catanzaro. La capacita' di condizionamento del contesto sociale appare molto elevata, a causa del clima di omerta' imposto dall'organizzazione criminale e dell'elevatissima capacita' di infiltrazione nei vari settori della societa' civile. Dal punto di vista dell'assetto territoriale, la cosca di Strongoli risulta inserita e sottordinata rispetto alla OMISSIS, retta dalla famiglia OMISSIS. L'articolazione della citata OMISSIS, che vede nella sua sfera le 'ndrine di OMISSIS e di OMISSIS, rimane una delle piu' forti e temibili nel panorama provinciale crotonese. La OMISSIS evidenzia che mai e' stata messa in discussione la OMISSIS, nonostante OMISSIS. Invero, OMISSIS non ha minato in alcun modo il suo ruolo e la gestione della cosca, effettuata tramite OMISSIS ai quali era solito impartire le direttive OMISSIS. OMISSIS, OMISSIS, ha mostrato di rivendicare sempre con determinazione un'autorita' sul territorio strongolese, riconosciutagli tra l'altro OMISSIS. L'Amministrazione Comunale Preliminarmente, la Commissione d'accesso si sofferma sugli Amministratori del Comune di Strangoli: l'Amministrazione comunale in carica prima del commissariamento attuale e' stata eletta a seguito di elezioni effettuate nei giorni 26 e 27 maggio 2013. I candidati Sindaci erano tre OMISSIS. L'esito delle urne, a seguito del quale e' OMISSIS e' stato il seguente: OMISSIS OMISSIS La Giunta e' entrata in carica il 6 giugno 2013 e non e' intervenuta alcuna modifica fino alle dimissioni presentate nel gennaio 2018, OMISSIS. OMISSIS In data 09.01.2018 e' stato, OMISSIS nell'ambito dell'operazione di polizia denominata STIGE, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone unitamente al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro OMISSIS poiche' OMISSIS. Si legge OMISSIS: "OMISSIS". Anche OMISSIS, OMISSIS, ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla carica, tramite telegramma indirizzato al Segretario Comunale del comune di Strongoli. Del disciolto Consiglio Comunale OMISSIS: OMISSIS In data OMISSIS, a Strongoli, l'autovettura privata in uso OMISSIS veniva data alle fiamme. Su tale episodio si tornera' successivamente. Si soggiunge che OMISSIS e' OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS". OMISSIS, tra l'altro, era OMISSIS di OMISSIS, assassinato OMISSIS OMISSIS nella OMISSIS OMISSIS fazione opposta capeggiata da OMISSIS (della quale faceva parte OMISSIS) OMISSIS; OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS La Giunta Municipale OMISSIS: OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Oltre a quanto emerso nell'ambito della citata operazione STIGE a carico del OMISSIS e del OMISSIS, per quanto concerne OMISSIS, si evidenzia che OMISSIS sussistono OMISSIS. Al riguardo OMISSIS. Inoltre, risulta OMISSIS, OMISSIS, anche OMISSIS. Il prefetto e' OMISSIS. Nell'attivita' d'indagine OMISSIS poi confluita nella OMISSIS denominata "STIGE", e' stato OMISSIS. Pende, inoltre, OMISSIS. Relativamente al OMISSIS, OMISSIS, nell'ambito dell'operazione STIGE, risultano OMISSIS. In data OMISSIS e' stato OMISSIS STIGE, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro (OMISSIS) poiche' OMISSIS. Pende OMISSIS. OMISSIS risulta OMISSIS. Per meglio comprendere OMISSIS si riassume quanto segue: OMISSIS. In particolare, come si OMISSIS, il OMISSIS ha mantenuto una condotta integrante OMISSIS. Le risultanze investigative e OMISSIS sono state OMISSIS. In ordine OMISSIS, OMISSIS, la Commissione d'accesso rileva che in data OMISSIS e' stato OMISSIS nell'ambito dell'operazione di polizia denominata STIGE, poiche' ritenuto responsabile OMISSIS. Inoltre, a suo carico, risulta OMISSIS. OMISSIS. Lo stesso risulta OMISSIS. OMISSIS e' infatti OMISSIS, OMISSIS di vicende giudiziarie anche per associazione mafiosa e, anch'essa, recentemente tratta in arresto nell'ambito dell'operazione STIGE OMISSIS. Le attivita' Come fatto presente nell'apposito paragrafo sulla situazione della sicurezza pubblica, la Commissione d'accesso rileva l'interesse da parte OMISSIS per i lavori e gli appalti da eseguirsi nel territorio OMISSIS, interesse che risulta "palpabile" fin OMISSIS. Sotto il profilo della particolare significativita' che delinea la figura OMISSIS, la Relazione d'accesso riporta OMISSIS tra OMISSIS (la OMISSIS e' una delle consorterie criminali piu' radicate nel territorio crotonese), OMISSIS ed OMISSIS, circa la "gestione" o meglio il "controllo mafioso" su OMISSIS. Solo a titolo esemplificativo, in estrema sintesi, si evidenzia che la Commissione d'accesso rappresenta che durante OMISSIS e' emersa "l'ingerenza" di OMISSIS nel territorio di Strongoli, ove OMISSIS. Tale circostanza suscito' OMISSIS una forte disapprovazione, che il medesimo OMISSIS espresse senza OMISSIS, chiedendo OMISSIS. Sempre in via esemplificativa, si riporta un passo OMISSIS che attesta che OMISSIS si era lamentato: in particolare, OMISSIS del fatto che tale OMISSIS, in qualita' di esponente apicale della locale di Ciro', si stesse interessando ai lavori di OMISSIS in Strongoli ad opera di OMISSIS, adducendo, di contro, OMISSIS in quanto OMISSIS. Esterno' il suo OMISSIS, OMISSIS riconoscendo l'autonomia territoriale della cosca, fedele alleata dei cirotani, tanto da presentarsi quale OMISSIS, redargui' OMISSIS. Osservato quanto sopra sulla capacita' pervasiva OMISSIS sul OMISSIS, secondo quanto emerge OMISSIS, se in un primo momento OMISSIS cerco' di OMISSIS, lo stesso fini' poi per OMISSIS. La Commissione sottolinea che l'infiltrazione degli appartenenti OMISSIS in seno al contesto amministrativo e politico locale risalta ancor piu' dal dominio esercitato (OMISSIS) sulle scelte dell'Amministrazione (procedura prodromica alla redazione del piano spiagge, autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, lavori di riqualificazione del centro storico) e OMISSIS. La Commissione non ha soltanto OMISSIS per l'esame ispettivo; ma, OMISSIS, ha ottenuto OMISSIS. La documentata attivita' di accertamento giudiziario, unita all'emersione di una rilevante serie di atti di indirizzo e gestionali nell'espletamento dell'attivita' di indagine, evidenzia la compromissione del buon andamento o imparzialita' dell'amministrazione, a motivo di deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione del Comune, come sono quelli relativi alla gestione di fondi destinati al settore degli appalti, agli impegni di spesa, alle spese di economato, contributi a persone fisiche, mancata riscossione dei tributi. OMISSIS. In particolare, la Commissione d'accesso ha rilevato che OMISSIS si era dichiarata, OMISSIS, a favore della legalita': ne dovevano essere testimonianza l'approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, OMISSIS ed una missiva, in materia di antimafia, con allegata una circolare prefettizia per l'attuazione della normativa antimafia, a mezzo della quale si invitavano i responsabili di settore ad adempiere dettagliatamente a tutte le prescrizioni e ai dettami contenuti nella medesima e nelle disposizioni normative richiamate nella stessa. OMISSIS. La Commissione d'accesso ha altresi' osservato che OMISSIS inizia ad assumere rilievo, per cio' che piu' in questa sede interessa, da un OMISSIS, rappresentato dall'incendio doloso dell'auto OMISSIS. Quell'attentato incendiario registro' OMISSIS: OMISSIS Ci sono OMISSIS. Il fatto che il danneggiamento fosse OMISSIS. Il OMISSIS OMISSIS all'indomani dell'incendio OMISSIS contatto' OMISSIS e, dimostrandosi evidentemente "consapevole" di chi fosse stato ad aver agito, invito' OMISSIS a non reagire e a non cercare vendetta. OMISSIS, nel corso del dialogo, prospetto' che per certi aspetti l'atto OMISSIS lo avrebbe fatto apparire agli occhi della gente e soprattutto delle forze dell'ordine come non coinvolto negli affari illeciti della OMISSIS. Il OMISSIS fece capire al suo interlocutore che in effetti, sotto tale ottica, riteneva di averne ricavato infine un vantaggio. OMISSIS. E' indicativo che sempre OMISSIS, a distanza di poco tempo, OMISSIS contatto', piu' volte, il OMISSIS affinche' lo stesso restasse calmo e non facesse qualche sciocchezza sebbene il OMISSIS avesse sempre risposto alle sue "raccomandazioni" rassicurandolo sul fatto che non avrebbe reagito. Il OMISSIS, OMISSIS venne sentito OMISSIS OMISSIS in relazione all'atto incendiario subito OMISSIS ed in relazione ai suoi rapporti con OMISSIS. Di quanto sopra OMISSIS notizio' OMISSIS e, verosimilmente, temendo di essere intercettati, pur non parlando "apertamente" per telefono, il OMISSIS gli fece capire che aveva "saputo rispondere" alle domande degli investigatori: esemplificativa sul punto, una dichiarazione resa OMISSIS dal OMISSIS (OMISSIS). Il risentimento da parte della famiglia del OMISSIS, nei confronti dell'amministrazione comunale del OMISSIS nasce quindi dal fatto che la stessa era ritenuta "responsabile" di non aver "voluto" OMISSIS. Piu' precisamente, la Stazione Carabinieri di Strongoli aveva accertato che OMISSIS era destinatario dell'OMISSIS OMISSIS per l'occupazione di area demaniale OMISSIS, ma la suddetta OMISSIS era valevole fino al OMISSIS, dopodiche' doveva essere ripristinato lo stato dei luoghi a cura e spese del richiedente. La stessa OMISSIS emessa dalla Sovrintendenza OMISSIS per l'installazione del OMISSIS in questione era legata all'ordinanza comunale OMISSIS e pertanto anch'essa valevole fino al OMISSIS; pertanto, non essendo stata emessa una nuova OMISSIS che autorizzasse il prosieguo della suddetta attivita', da parte OMISSIS, OMISSIS ponevano in sequestro preventivo OMISSIS di OMISSIS deferendolo contestualmente OMISSIS: il sequestro veniva quindi convalidato dal G.i.p. presso il Tribunale di Crotone. Il OMISSIS, a seguito di detti sequestri ed alle continue "richieste" pervenute OMISSIS e OMISSIS da parte dei soggetti che avevano subito i sequestri in questione (tra questi OMISSIS), si svolse presso OMISSIS, come OMISSIS, un incontro al quale parteciparono OMISSIS, gli OMISSIS e OMISSIS; la discussione si incentro' sulla preparazione del nuovo "Piano Spiaggia" del Comune (OMISSIS). A detta riunione era presente anche OMISSIS, figlio del capo cosca OMISSIS, con OMISSIS; come emerge da OMISSIS, OMISSIS non sarebbe rimasto contento degli esiti dell'incontro istituzionale e lo avrebbe fatto sapere ai OMISSIS. Il OMISSIS, i componenti della famiglia OMISSIS (OMISSIS) si recarono al Comune per incontrare OMISSIS, adirati a tal punto da volerlo aggredire fisicamente, La strategia di OMISSIS si riscontra nel OMISSIS del OMISSIS intercorso tra OMISSIS e OMISSIS, colloquio avvenuto proprio due giorni dopo l'incontro sopra riferito e concernente la discussione sul c.d. "piano spiagge"; di ulteriore rilievo, nella lettura della conversazione registrata, e' l'emersione della figura di OMISSIS, OMISSIS, soggetto sin da subito nominato dal OMISSIS come deputato a "risolvere" la questione. (OMISSIS). Scrive OMISSIS. In tale contesto, il lento "avvicinamento" dei vertici OMISSIS ai OMISSIS avviene anche per il tramite di figure che, come OMISSIS, iniziano a porre in essere una serie di comportamenti volti a far "dialogare" le due parti(OMISSIS). OMISSIS indicato come OMISSIS, inviando,per OMISSIS, comunicazioni alla famiglia OMISSIS, organizzo' addirittura in piu' occasioni incontri presso l'abitazione di un OMISSIS nonche' uomo di fiducia di OMISSIS, tale OMISSIS pluripregiudicato, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. OMISSIS accompagno', in piu' occasioni, personalmente il OMISSIS dal predetto OMISSIS, al fine di concordare OMISSIS che interessavano soprattutto OMISSIS quale proprio la redazione e la creazione del piano spiaggia. Sara' sempre grazie al suo "contributo" che OMISSIS "scendera' a patti" con OMISSIS cercando di far aggiudicare le gare d'appalto alle ditte o OMISSIS riconducibili agli stessi OMISSIS. In particolare, rimandando alla OMISSIS per gli altri OMISSIS, se ne riporta uno in via esemplificativa, per far comprendere il vero rapporto intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS. OMISSIS I due decidono quindi di rappresentare la problematica del piano spiaggia al OMISSIS(OMISSIS) che in precedenza aveva chiesto informazioni OMISSIS; inizialmente pero' OMISSIS riferisce a OMISSIS di avere timore ad andare alla casa del soggetto anche perche' oltretutto teme che li possano vedere i Carabinieri; ma OMISSIS tuttavia lo rassicura che quando sta con lui puo' star tranquillo(OMISSIS). Per cio' che concerne la redazione del piano spiagge, si puo' quindi rilevare, in ultima analisi e da quanto sopra riportato, che sebbene non sia stato ancora adottato, si e' registrata l'emanazione di tutta una serie di atti inerenti all'argomento che vanno nel senso sopra indicato e gradito alla cosca. Gli interessi economici del OMISSIS riguardano anche altri ambiti come ad esempio le attivita' commerciali svolte dagli stessi OMISSIS nel territorio di Strangoli (OMISSIS). La OMISSIS fa emergere ancora una volta la figura OMISSIS al servizio degli interessi della OMISSIS. E' infatti lo stesso OMISSIS che in uno sfogo OMISSIS, in risposta a quanto "contestatogli" da OMISSIS afferma di averli favoriti piu' volte, come nel caso della OMISSIS in suo favore (che addirittura viene considerata al contrario dalla consorteria un atto dovuto) al fine di fargli ottenere da parte dei competenti OMISSIS le OMISSIS per il mantenimento di OMISSIS. Per quel che concerne OMISSIS, questi, infatti, per eludere la normativa antimafia e per paura di non ottenere il rilascio dell'OMISSIS che gli consentisse di OMISSIS presso il OMISSIS, "fittiziamente" OMISSIS, OMISSIS. Dall'attivita' OMISSIS, ed in particolare da un OMISSIS a carico di OMISSIS, pero' e' proprio OMISSIS che fa capire che OMISSIS, cosi' come OMISSIS, ha spostato la residenza anagrafica in quanto entrambi risultavano insieme ad un soggetto OMISSIS e, pertanto, avrebbero potuto non ottenere OMISSIS. Di qui l'intervento di OMISSIS il quale, pur di favorire OMISSIS e pertanto fargli ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad OMISSIS, ha dichiarato, OMISSIS (OMISSIS), che il medesimo era residente in OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS; cio', nonostante che il predetto OMISSIS di fatto continuasse OMISSIS, unitamente alla OMISSIS, presso OMISSIS. Il OMISSIS, il OMISSIS rilascio' OMISSIS di OMISSIS, che aveva avanzato richiesta per OMISSIS OMISSIS. L'OMISSIS veniva OMISSIS con inizio il OMISSIS e termine il OMISSIS, con rinnovo automatico "per un altro anno cosi' come successivamente a ogni scadenza, previa presentazione del versamento di pagamento del canone annuo aggiornato secondo i parametri ISTAT, e fatta salva la possibilita' di OMISSIS, fino all'OMISSIS". Da ultimo, si evidenzia che OMISSIS si e' altresi' adoperato con il OMISSIS per agevolare l'assunzione di tale OMISSIS, detto "OMISSIS", OMISSIS, pregiudicato, affiliato alla cosca OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS. La Commissione d'accesso (OMISSIS) riporta OMISSIS tra il OMISSIS e il OMISSIS nel cui contesto emerge che OMISSIS aveva chiesto a OMISSIS di riferire al OMISSIS che lo avrebbe dovuto far assumere con regolare contratto; a tale richiesta, il OMISSIS gli aveva evidenziato che quella richiesta l'avrebbe rappresentata a OMISSIS, in quanto OMISSIS era il solo a poter fare qualcosa. E, in effetti - rappresenta la Commissione - della richiesta sara' interessato il OMISSIS (OMISSIS). Pertanto, il OMISSIS, quindi, nella sua veste di OMISSIS, ha di fatto assecondato le richieste degli esponenti del sodalizio mafioso, provvedendo, nella sua qualita', anziche' a denunciare le pressioni subite dagli accoscati, a scendere a patti con la stessa consorteria, fornendo cosi' un determinante e consapevole contributo alla concreta realizzazione degli interessi economici della cosca sul territorio, asservendo a tali fini OMISSIS. Rileva la Commissione d'accesso che il settore OMISSIS, contraddistinto da uno scenario di grave carenza di OMISSIS, ha contribuito a determinare quella soggezione e pericolosa contiguita' di alcuni OMISSIS nonche' OMISSIS ad esponenti di spicco della locale cosca. (OMISSIS). La OMISSIS, sulla base degli elementi investigativi emersi dall'ordinanza di custodia cautelare riferita all'Operazione "STIGE", ha rilevato una serie di atti procedimentali che concorrono quali elementi rilevanti e concreti, a lasciar presumere, che in sede di appalti di lavori, l'OMISSIS, in fase di esecuzione degli appalti aggiudicati presso la SUA della Provincia, pur dinanzi ad evidenti ed individuate fattispecie di gravi violazioni di legge e di obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria (si fa riferimento in particolare alla vicenda della OMISSIS) non abbia mai proceduto a denunciarne i fatti alle competenti autorita' sia in sede civile che penale, ne' a procedere conseguentemente alla risoluzione ope legis del contratto per gravi inadempienze contrattuali. (OMISSIS). Si evince, da quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare e OMISSIS che la Commissione d'accesso OMISSIS, la sussistenza di gravi violazioni contrattuali e irregolarita' in dispregio delle norme sulla trasparenza, efficienza e utilita' economica per l'ente, posti in essere dall'amministrazione comunale scientemente o per colpevole negligenza nell'assunzione dei relativi atti gestionali. (OMISSIS). La Commissione fa anche riferimento a tutta una serie di atti procedimentali al fine di far appaltare lavori a "OMISSIS" e/o indicate dalla cosca e dai suoi fiancheggiatori e/o provvedendo, attraverso atti amministrativi e contabili, quali OMISSIS, da assegnare a OMISSIS, delle somme di denaro destinate "apparentemente" a ditte che svolgono dei servizi per l'Amministrazione comunale di Strongoli, come nel caso OMISSIS, a favore della quale OMISSIS ha compulsato i competenti OMISSIS per far procedere al pagamento della predetta somma a membri della OMISSIS. In proposito, la Commissione d'accesso rileva che il OMISSIS, il OMISSIS comunico' a OMISSIS (OMISSIS) che gli aveva fatto "OMISSIS", anche se in effetti i soldi che erano a lui destinati se li era presi il OMISSIS; dunque lo invitava OMISSIS per parlarne di persona. In OMISSIS, si evince che OMISSIS racconto' a OMISSIS quanto accaduto e cioe' che aveva fatto firmare "quella cosa" di 3.000,00 euro al OMISSIS (ovvero un mandato di pagamento in favore OMISSIS) da destinarsi in realta' a OMISSIS. Tuttavia OMISSIS aveva saputo da OMISSIS che invece si era presentato OMISSIS detto "OMISSIS", OMISSIS, il quale si era preso meta' somma e l'altra se l'era "tenuta" il OMISSIS. Quindi si sarebbe presentato il reale destinatario (ovvero OMISSIS, OMISSIS del capo cosca) dal OMISSIS che tuttavia gli riferi' che i soldi li aveva gia' consegnati al OMISSIS. A riscontro della detta captazione, in data OMISSIS (proprio dopo pochi giorni la data del OMISSIS) il OMISSIS, con OMISSIS determinava di liquidare due fatture OMISSIS. Dagli atti acquisiti dalla Commissione d'accesso emerge che, in effetti, il OMISSIS aveva stipulato in data OMISSIS un OMISSIS con OMISSIS. Una diversa vicenda che consente di apprezzare i collegamenti ed i rapporti descritti riguarda OMISSIS, con sede in OMISSIS, che si occupa di OMISSIS. Il titolare e' OMISSIS. Da OMISSIS si comprende come anche relativamente a tale appalto vi sia stata la destinazione di somme di danaro ai membri della OMISSIS. OMISSIS sono OMISSIS riportati nella relazione d'accesso (Relazione OMISSIS.). In particolare, OMISSIS viene OMISSIS tra il OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS. OMISSIS comunica all'OMISSIS del suo OMISSIS avuto con tale "OMISSIS" al quale ha rappresentato che non si deve prendere alcuna somma di denaro, cosa che al soggetto invece non e' piaciuta. OMISSIS quindi, rivolgendosi a OMISSIS, gli comunica che tutti i soldi se li deve prendere lui. A sua volta OMISSIS riferisce di aver riferito a OMISSIS le stesse cose ed avergli anche aggiunto "vedi che ti ammacco la testa!" Altra vicenda segnalata OMISSIS riguarda OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS anche OMISSIS, OMISSIS. OMISSIS, OMISSIS, atteso che con l'approssimarsi della stagione balneare 2014 era necessario provvedere alla pulizia dell'arenile demaniale, stanziava la somma di OMISSIS euro; OMISSIS affidava il servizio di OMISSIS all'OMISSIS e con OMISSIS disponeva di liquidare l'importo di euro OMISSIS all'OMISSIS in questione. Con ulteriore OMISSIS il predetto OMISSIS affidava il servizio di OMISSIS riferito alle OMISSIS all'OMISSIS e con OMISSIS disponeva di liquidare l'importo di euro OMISSIS all'OMISSIS. Secondo quanto fatto presente, al riguardo, dalla Commissione d'accesso, attraverso uno OMISSIS, il OMISSIS, lo stesso OMISSIS, parlando con OMISSIS, discute circa le indebite richieste di somme di danaro avanzate dalla OMISSIS. (OMISSIS). Durante OMISSIS emergono OMISSIS in cui OMISSIS chiede all'imprenditore come si stessero comportando (riferendosi alla famiglia OMISSIS), e OMISSIS gli risponde "sempre in quel modo"; OMISSIS quindi gli chiede se "gli ha fatto provare qualcosa" (inteso se gli ha gia' consegnato del denaro), ma OMISSIS dice "ancora no" aggiungendo che gli stanno andando "appresso appresso". OMISSIS quindi gli "consiglia" di "fargli provare qualcosa altrimenti non se li caccia piu'" e OMISSIS fa presente che ha gia' riferito che gli dara' i soldi non appena li avra' a sua volta; l'OMISSIS aggiunge che tutti vogliono tutto ed asserisce che li chiamera' tutti e tre altrimenti se inizia a darli solo ad uno poi rimangono gli altri (OMISSIS). La Commissione riporta anche OMISSIS che evidenzia come fosse notorio tale comportamento da parte OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS. La Commissione rileva che dalle OMISSIS emerge sempre, quale figura deputata ai contatti e alla mediazione tra OMISSIS e OMISSIS, il OMISSIS. Secondo quanto fatto presente OMISSIS, inoltre, nel Comune e' stata rilevata una cattiva gestione della cosa pubblica; indicativa di tale situazione, e' la gestione dei lavori pubblici di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL, con verbale di somma urgenza da redigere ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2012. Si evidenzia, in proposito, come il Comune di Strongoli anche in tale richiamata fattispecie, abbia violato i suesposti principi di salvaguardia e di equilibrio di bilancio, previsti per le ipotesi di interventi contingibili e urgenti, limitando inoltre il principio di rotazione e trasparenza nella scelta dell'impresa affidataria. OMISSIS eseguiti dalla ditta OMISSIS, per una somma pari a OMISSIS. Sul piano giuridico-formale, la OMISSIS fa rilevare che i lavori sono stati in piu' casi ordinati con verbale di somma urgenza non contenente una esaustiva perizia estimativa dalla quale si possano ricavare i criteri seguiti per una valutazione oggettiva sulla congruita' dei prezzi ivi indicati per inesistenza con riferimento ai servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, come nel caso di specie. Ne' risulta da valida documentazione richiamata nella determina adottata dal OMISSIS e dal presupposto verbale che il medesimo, al di la' dell'apposizione di clausole di stile, abbia effettivamente svolto a riguardo le necessarie verifiche di mercato. (OMISSIS). Anche in tal caso, la scelta dell'affidatario diretto dei lavori e' avvenuta in violazione del prescritto principio di rotazione. Va evidenziato, infatti, per tale ultimo aspetto che pur avendo OMISSIS provveduto a stilare un elenco dei fornitori fiduciari per l'esecuzione dei lavori sotto soglia nel 2011, non si e' provveduto conseguentemente, nei modi di legge, a regolamentare i criteri di scelta per la pratica attuazione del su citato principio di rotazione. Inoltre i lavori di somma urgenza sono stati realizzati senza il contestuale visto di regolarita' contabile ai fini dell'attestazione della copertura di spesa come disposto dall'art. 153, comma 5, del TUEL. (OMISSIS). Per cio' che concerne il servizio di refezione scolastica, la OMISSIS fa rilevare che, dall'esame degli atti deliberativi e gestionali relativi all'affidamento di quel servizio, per il periodo ricompreso dal OMISSIS al OMISSIS, sono stati riscontrati concordanti elementi che, anche alla luce degli atti di OMISSIS, fanno ritenere che in concreto l'OMISSIS abbia voluto condizionare le procedure di gara a vantaggio della OMISSIS (OMISSIS). Nello specifico risulta, infatti, che l'OMISSIS abbia di fatto reiterato ed esasperato il ricorso all'istituto della proroga in sede di aggiudicazione dell'appalto; ed invero, per il contratto di appalto OMISSIS, l'OMISSIS, fino alla scadenza del contratto in essere e' rimasta inerte, impiegando per l'aggiudicazione provvisoria a favore della OMISSIS un arco temporale di circa OMISSIS dalla scadenza del precedente appalto, e di altri OMISSIS nel passaggio dall'aggiudicazione provvisoria a quella definitiva: nel caso trattato le proroghe non appaiono essere uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma una sorta di «ammortizzatore» di problematiche non solo organizzative del OMISSIS, ma anche funzionali alla inamovibilita' del concessionario del servizio. (OMISSIS). Dietro la rilevata disorganizzazione del Comune, alla luce dei fatti emersi nel OMISSIS si desume la volonta' dell'OMISSIS di garantire senza soluzione di continuita' l'erogazione del servizio di OMISSIS a favore dell'impresa OMISSIS. Ad ulteriore elemento indiziario dell'atteggiamento di favore dell' OMISSIS nei confronti dell'OMISSIS in parola, si fa rilevare che l'appalto di che trattasi per le annualita' OMISSIS, espletato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, e' stato aggiudicato con un ribasso dello OMISSIS e cioe' per un importo di euro OMISSIS rispetto ad un importo posto a base di gara di euro OMISSIS per ogni singolo pasto. Tale rilievo indiziario unito all'esito della procedura di gara che ha visto la partecipazione di un OMISSIS e precisamente della OMISSIS fa concretamente presumere la posizione dominante, anzi esclusiva, che tale impresa rivestiva nell'ambito degli appalti rientranti nel proprio oggetto sociale che OMISSIS intendeva garantire. Inoltre, il rapporto di contiguita' compiacente dell'OMISSIS nei confronti della ditta OMISSIS risulta in maniera evidente, oltre che per quanto evidenziato in sede di procedure di affidamento, anche e soprattutto per i gravi e rilevanti comportamenti illegittimi posti in essere in dispregio delle clausole contrattuali sottoscritte in fase di esecuzione del contratto dal OMISSIS. Infatti la OMISSIS ha potuto verificare, nel corso dell'attivita' di indagine, che per l'OMISSIS "OMISSIS" sia il OMISSIS, sia OMISSIS hanno piu' volte e reiteratamente prodotto formali contestazioni nonche' restituzioni di fatture indebitamente percepite dalla OMISSIS per "false documentazioni giustificative" in merito ai servizi forniti in sede di appalto del contratto di OMISSIS. La OMISSIS ha, quindi, nel corso delle attivita' svolte nella fattispecie de qua, potuto verificare che tali tentativi di "sovrafatturazione", lungi dalla caratteristica dell'episodicita', hanno mantenuto costantemente la natura aggravante della reiterazione comportamentale avendo OMISSIS piu' volte sovrafatturato le competenze rispetto alle reali prestazioni rese per ottenere un indebito guadagno a danno dell'erario comunale. Nello specifico, la rendicontazione sui OMISSIS, basata sull'esibizione dei OMISSIS consegnati dagli OMISSIS, oggetto delle contestazioni piu' volte rappresentate dai OMISSIS all'OMISSIS, non hanno da quest'ultimo prodotto osservazioni o controdeduzioni scritte a conferma dei reiterati tentativi di raggiri perpetrati. Al di la' dei profili di rilevanza penale e fiscale di tale comportamento fraudolento posto in essere dal OMISSIS della OMISSIS, la OMISSIS fa rilevare, per converso, l'atteggiamento compiacente o di soggezione dei OMISSIS e OMISSIS dell'OMISSIS di Strongoli che, in forza delle clausole previste nel contratto speciale d'appalto avrebbero dovuto procedere alla risoluzione contrattuale per gravi inadempienze della parte aggiudicataria. (OMISSIS). La penetrazione nel settore degli appalti e dei servizi in genere da parte OMISSIS, e stata cosi' tentacolare nell'ambito dei servizi appaltati all'esterno dal OMISSIS che financo, dall'OMISSIS OMISSIS al OMISSIS il servizio di OMISSIS, OMISSIS e' stato gestito OMISSIS dalla OMISSIS (oggi il OMISSIS e' OMISSIS). Peraltro si fa rilevare che durante la OMISSIS la OMISSIS ha operato esclusivamente, per OMISSIS, OMISSIS, in regime di prorogatio fuori da ogni norma e criterio di legge. La posizione monopolistica della OMISSIS negli OMISSIS portano a ritenere fondatamente, dall'incrocio degli elementi emersi OMISSIS e dalle acquisizioni documentali effettuate OMISSIS, che tale posizione dominante riscontrasse l'approvazione da parte anche delle locali cosche presenti sul territorio. La contropartita che OMISSIS doveva garantire consisteva in delle dazioni economiche in nero nonche' all'assunzione di OMISSIS con accoscati (Cosi' OMISSIS). La OMISSIS riferendosi agli esiti degli accertamenti disposti con la OMISSIS, ne ha potuto verificare la fondatezza e il riscontro concreto considerato che all'interno della OMISSIS sono state assunte due unita' di personale, di cui uno OMISSIS, pluripregiudicato ed affiliato alla cosca Giglio. Quest'ultimo risulta anche nel contingente di personale utilizzato dalla OMISSIS nell'appalto per il servizio di OMISSIS, svolto dalla medesima dall'inizio della OMISSIS fino al OMISSIS. Anche nelle gare relative al servizio di OMISSIS, deve ritenersi che la ditta OMISSIS abbia ricevuto il medesimo atteggiamento di favore da parte dell'OMISSIS come nel caso della proroga del servizio (vedasi OMISSIS) (OMISSIS). La OMISSIS fa rilevare, cosi' come gia' esposto per l'appalto di OMISSIS, le perplessita' in ordine alla posizione OMISSIS della ditta OMISSIS - per la gran parte di gare OMISSIS - nell'ambito degli appalti OMISSIS. Tanto e' vero che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone nel verbale di gara OMISSIS, preso atto del bando di gara relativo al servizio di OMISSIS, che recita testualmente: "non si procede all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4 d.lgs. n. 163 del 2006), in tal caso l'offerta non verra' aperta" ha disposto di non procedere all'aperura dell'unico plico pervenuto (OMISSIS) ed ha dichiarato la gara stessa deserta, dopo che l'altro precedente bando di gara, pubblicato in data OMISSIS, che prevedeva l'affidamento mediante procedura aperta, aveva dato anch'esso esito negativo, in quanto la gara era stata dichiarata deserta. Per l'intero periodo relativo alle suddette procedure di gara andate deserte, OMISSIS ha continuato a garantire il servizio di trasporto scolastico in regime di prorogatio come per il gia' citato servizio di appalto per OMISSIS. La legittima esclusione disposta dalla citata SUA di Crotone, in conformita' alla espressa previsione del bando di gara, non si e' potuta applicare anche alle precedenti gare che hanno visto partecipare la OMISSIS in qualita' di OMISSIS per mancanza di una espressa analoga previsione di bando; anzi, per l'affidamento del servizio di che trattasi il OMISSIS, in contrasto al principio di garanzia successivamente applicato dalla SUA, nella determinazione OMISSIS premette" ... la necessita' di prevedere che la predetta gara dovra' essere valida anche in presenza di una sola offerta; ..." Da quanto esposto la OMISSIS rileva la chiara volonta' dell'OMISSIS di voler garantire la continuita' delle prestazioni fornite dalla ditta sunnominata anche per quelle sopra soglia o attraverso la non esclusione nel caso di unico partecipante economico al bando di gara ad evidenza pubblica o con il sistema dell'istituto della proroga in caso dichiarata deserta, sino all'affidamento diretto dietro invito di piu' operatori economici tra i quali figurava sempre OMISSIS. La OMISSIS, dice che "puo' dunque ritenersi che nel caso del comune di Strongoli sia stato violato il principio di libera concorrenza favorendo situazioni di "consolidamento" in capo alla OMISSIS, riducendo conseguentemente le possibilita' concrete di aggiudicazione in capo ad altri concorrenti, come da orientamento giurisprudenziale amministrativo maggioritario". (OMISSIS). Un ulteriore episodio che conferma l'influenza determinante della cosca OMISSIS negli appalti nel territorio comunale di Strongoli, con analoghe modalita' di imposizione di assunzioni a favore di accoscati al predetto clan nelle medesime OMISSIS, si segnala l'OMISSIS "OMISSIS", con sede OMISSIS, aggiudicataria per un importo di OMISSIS euro dei lavori di "OMISSIS" (OMISSIS). Dalla piu' volte citata ordinanza di misura cautelare e' emerso infatti che OMISSIS, OMISSIS del capo cosca, ha fatto assumere, con i metodi tipici dell'associazione criminale, OMISSIS (ovvero OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS) nella OMISSIS e la predetta famiglia OMISSIS ha imposto sempre alla OMISSIS il noleggio o comunque l'utilizzo di mezzi d'opera, quali escavatori per i lavori oggetto dell'aggiudicazione (cosi', OMISSIS). Ulteriore elemento di prossimita' degli OMISSIS del Comune di Strongoli alle richieste di esponenti malavitosi attraverso la realizzazione di interventi anche di semplice natura manutentiva si ricavano anche da OMISSIS. Ad esempio, dalle OMISSIS, si evince infatti che OMISSIS ha richiesto al OMISSIS di sistemargli la strada che porta alla propria abitazione, nonche' per conto di OMISSIS, OMISSIS. Gravi e reiterate inerzie dell'OMISSIS vengono segnalate dalla OMISSIS per cio' che afferisce ad un bene confiscato e che hanno determinato l'effettiva inutilizzabilita' del bene. La OMISSIS da' atto della cronologia di una corrispondenza e di una serie di richiami d'attenzione rivolti all'OMISSIS, anche dalla Prefettura competente per territorio, al cui esito, dopo un lasso di tempo oggettivamente considerevole, la OMISSIS stessa afferma "OMISSIS". (OMISSIS). A tale ultima data, OMISSIS, compulsera' l'Ente con una lettera indirizzata al OMISSIS e nella quale richiedera' l'immediata restituzione e voltura a suo nome, quale legittimo proprietario, del OMISSIS sito in OMISSIS ritenendolo erroneamente sequestrato e non costituente oggetto di confisca. Peraltro, i fabbricati in argomento non risultano gravati da mutui o garanzie reali vantabili da terzi, ne' soprattutto i beni abbisognano di indispensabili cospicui prioritari interventi strutturali per un'utilizzazione conforme. In via esemplificativa, arrivando a tempi recenti, la OMISSIS ha riferito che il OMISSIS, il OMISSIS ha comunicato che gli immobili in argomento e trasferiti al Comune di Strongoli in data 29.04.2003, "risultano dalla data di confisca ad oggi inutilizzati". In tal senso, il 04.10.2017, il Responsabile dell'Area Vigilanza Ing. Sergio Tedesco ha comunicato che gli immobili in argomento e trasferiti al Comune di Strongoli in data 29.04.2003, atteso il sopralluogo effettuato il 03.10.2017, "risultano dalla data di confisca ad oggi inutilizzati". Per quanto riguarda la capacita' di riscossione delle entrate, relativamente ai tributi (IMU e TARI), come documentato dalla OMISSIS, va rilevato il basso tasso di riscossione (circa 50%). Particolarmente critica appare la movimentazione nell'anno 2017 dei residui, laddove si conferma il basso tasso di esigibilita' (ad esempio, per l'entrata IMU a fronte di € 991.476,95 previsti per l'anno 2017 sono stati incassati € OMISSIS, con una mancata riscossione per l'erario comunale pari a € OMISSIS con una percentuale di evasione del 68,77). Dall'esame di tali elenchi e' emerso che sono particolarmente numerosi i soggetti che risultano morosi e quindi debitori verso l'Ente con una percentuale di evasione, che la OMISSIS ha enucleato in uno specchietto dettagliato. (OMISSIS). E' bene precisare che a fronte di una cosi' elevata percentuale di evasione dei tributi, il Comune di Strongoli si e' limitato, a ridosso della intervenenda prescrizione, ad inviare ai medesimi contribuenti, avviso di accertamento relativamente all'annualita' piu' distante nel tempo, e decorsi i 60 giorni, ha provveduto ad inviare la relativa documentazione alla Societa' di Riscossione per l'iscrizione a ruolo. La OMISSIS ha indicato taluni di questi debitori che per una piu' chiara interpretazione dell'intero contesto, appartengono, tra gli altri, alla categoria degli OMISSIS, dei OMISSIS e di OMISSIS. Ulteriore manifestazione del disordine amministrativo si evidenzia anche dall'esame della documentazione contabile (giornale di cassa - OMISSIS) relativa al Servizio Economato del Comune di Strongoli; in particolare, e' emerso che il menzionato Servizio (in vigenza di un Regolamento economale risalente al 1996) ha provveduto in modo anomalo alla concessione di buoni economali (solo oggi e' stato adottato nuovo Regolamento). Secondo quanto rilevato dalla OMISSIS, numerosi mandati di pagamento sono privi di giustificazione OMISSIS. Gli OMISSIS non hanno assolto per la gestione anni OMISSIS neanche all'obbligo di predisporre un rendiconto della propria gestione da inviare alla propria OMISSIS, la quale alla fine di ogni anno avrebbe dovuto provvedere ad inviare la rendicontazione degli economi che si sono succeduti nel corso dell'anno, alla Corte dei Conti. L'erogazione delle predette elargizioni e' avvenuta in dispregio dell'osservanza dei vincolanti principi di trasparenza, efficienza e copertura della spesa e senza il rispetto dei principi di contabilita' previsti dalle norme succitate come si ricava dagli allegati ordinativi. (OMISSIS). Conclusioni Dalla OMISSIS della OMISSIS, alla quale, OMISSIS, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento da parte della cosca OMISSIS nei riguardi del Comune. Nell'Ente, e' stata appunto, condizionata la regolarita' gestionale degli atti amministrativi comunali e la libera determinazione degli Organi elettivi e di rappresentanza, "OMISSIS."(OMISSIS). E' stata infatti verificata la sussistenza di condizionamenti malavitosi perpetrati con una strategia di avvicinamento - anche con minacce e con intimidazioni - degli OMISSIS e dei OMISSIS, cosi' da inquinare la vita amministrativa del Comune di Strongoli. Ed e' proprio tale elemento del "condizionamento" che si delinea in tutta nettezza e virulenza nella vicenda afferente al Comune di Strongoli: come noto, oltre all'ipotesi del "collegamento", di politici e dipendenti locali con la criminalita' organizzata, l'art. 143 del TUEL prevede il parametro normativo del "condizionamento", potendo entrambe le situazioni - collegamento e/o condizionamento - realizzarsi nella vita amministrativa degli enti locali influenzati dalle cosche mafiose. La ratio della legge e' quella di intervenire "per interrompere un rapporto di connivenza o di convenienza degli amministratori locali con la mafia che puo' rintracciarsi nella cosiddetta contiguita' compiacente in presenza di clientelismo e corruzione o come si ritiene rinvenire nel caso di specie nella cosiddetta contiguita' soggiacente esercitata con pressioni, minacce e atti intimidatori che influenzano in maniera determinate la vita dell'ente." Si rimarca che, come da giurisprudenza, lo scioglimento di cui al citato art. 143 TUEL puo' quindi ricorrere, appunto, non solo nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un Ente locale subisca influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, ma anche allorquando il condizionamento riguardi, oltre che scelte strettamente di governo, anche attivita' di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e piu' repentina disponibilita' che viene offerta da risorse pubbliche. Proprio il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l'interferenza sugli organi elettivi puo' dunque concretizzarsi non solo con un collegamento tra amministratori locali con esponenti della criminalita' organizzata, ma anche nella forma del condizionamento da parte di questi ultimi. Entrambe le situazioni, infatti, collegamento e condizionamento sono "assolutamente compatibili sul piano logico ed anzi spesso compresenti in realta' locali ad alta densita' criminale, nelle quali collegamento e condizionamento sono espressioni concorrenti di uno stesso clima, fatto nel contempo di connivenze e intimidazioni, lusinghe e minacce, e dove la sola verita' che emerge, nel preoccupante spaccato della vita amministrativa locale, e' l'asservimento della res pubblica nell'uno e/o nell'altro modo, a perverse logiche mafiose" (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727). La Commissione, nel rimarcare che la ratio della normativa e' quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano "infettato" il regolare e legittimo andamento, rileva, nel comune di Strongoli, una pluralita' di situazioni patologiche connesse all'interferenza della cosca OMISSIS. Dalle considerazioni che precedono, dunque, si desumono rilevanti punti di crisi che, nell'indebolire i presidi della legalita' della vita politico-amministrativa del Comune di Strongoli, danno, indubbiamente, luogo ai fenomeni di condizionamento della vita politico-amministrativa dell'Ente, tali da compromettere la liberta' di determinazione ed il buon andamento dell'amministrazione. L'esame dell'integrale situazione del Comune di Strongoli e' stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, la scrivente ritiene, per le ragioni gia' indicate, che sussistano i presupposti al fine di un provvedimento di scioglimento del Comune di Strongoli, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94. In ordine alla grave compromissione di alcuni dipendenti del Comune di Strongoli si sottopone all'attenzione di codesto Ministero l'opportunita' di applicare il disposto di cui all'art. 143, comma 5, del suindicato decreto legislativo nei confronti OMISSIS e OMISSIS. IL PREFETTO (Di Stani)