Art. 3 Interventi e spese ammissibili 1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attivita' di impresa e/o produttiva. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 gia' oggetto di richiesta di contributo o ammessi a contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 3. La presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo ai sensi della presente ordinanza preclude la possibilita' di accedere al contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018. 4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi a finanziamento gli interventi di: a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti; b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti; c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti. Si intendono per componenti non strutturali tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilita' possa compromettere la sicurezza dei lavoratori. 5. Al fine di ottenere il contributo previsto dalla presente ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono allegare alla domanda il certificato di agibilita' sismica o altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A) che attesti l'utilizzabilita' dell'immobile. 6. Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al comma 4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve essere pari almeno a quanto stabilito, per la corrispondente classe d'uso dell'immobile, dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016. 7. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti maggiore del limite superiore dell'intervallo definito per la classe d'uso pertinente dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016, la spesa ammissibile e' comunque limitata alla classe d'uso pertinente corrispondente. 8. Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva non danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016. Il costo unitario massimo dell'intervento non puo' in ogni caso essere superiore a 100 €/mq. 9. Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata secondo quanto disposto nell'art. 3 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, con riferimento ai costi parametrici di cui alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell'Allegato 2 dell'ordinanza n. 13. A tali costi parametrici si applicano gli incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2. 10. Sono ammesse a contributo le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto, di collaudo. Non sono ammesse a contributo le spese relative a: a) interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui e' esercitata l'attivita' lavorativa; b) acquisto di beni usati; c) manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera; d) costi del personale interno; e) spese generali; d) spese amministrative e di gestione. 11. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza e, in particolare, la congruita' e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda con gli obiettivi del progetto e delle finalita' della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata redatta secondo lo schema dell'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. La perizia di cui al precedente periodo deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.