Art. 4 Domanda di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comporta le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci. 2. Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l'altro, pena l'esclusione: a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unita' produttiva in cui si realizza l'intervento; b) l'indirizzo della sede/unita' locale oggetto di intervento e la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo; c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo; d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonche' la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti all'art. 2; e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; f) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento oggetto di richiesta di contributo con le relative tabelle di sintesi, redatto in funzione della modalita' di erogazione del contributo. In caso di erogazione in un'unica soluzione il rendiconto deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalita' di tutti i fornitori. In caso di interventi di importo superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonche' le generalita' dei relativi fornitori; g) il termine iniziale e finale degli interventi; h) gli estremi della notifica preliminare (Protocollo SICO), ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del Protocollo SICO, deve allagarsi un attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessita' della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi; i) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'accredito del contributo concesso. 3. A pena di esclusione, l'impresa deve attestare nella domanda che: a) le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo; b) i titoli di spesa riportati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalita' di erogazione del contributo, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati ne' saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici; c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione. 4. Nella domanda di concessione del contributo l'impresa deve sottoscrivere: a) l'impegno a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di effettiva erogazione del contributo; b) l'impegno a consentire gli opportuni controlli e ispezioni previsti dall'art. 6 della presente ordinanza; c) l'impegno a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attivita' di monitoraggio. 5. La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 6. La domanda di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti: 1) fotocopia della carta d'identita' o del passaporto in corso di validita' del legale rappresentante dell'impresa richiedente; 2) perizia asseverata di cui all'Allegato 2 della presente ordinanza, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalita' dell'intervento e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi gia' effettuati; la perizia deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia asseverata deve altresi' attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento; 3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto, per ogni intervento finanziato; 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal suo tecnico delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalita' dell'ordinanza. La relazione deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all'Allegato 3 della presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale; 5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l'erogazione dei contributi in un'unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l'erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Le fatture devono riportate, a pena di inammissibilita' della domanda, una descrizione precisa delle spese sostenute che consenta l'immediata riconducibilita' delle stesse all'intervento agevolato. 7. Le domande di contributo devono essere inoltrate, nel rispetto delle modalita' previste dal presente articolo, entro la data del 31 luglio 2018.