Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interventi di cui agli articoli  1,  2  e  3  alla  presente
ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016  nel  limite  di  spesa
stanziato dal  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'art.  5  del
decreto-legge n. 189 del 2016.