Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.