Art. 2 Determinazione del rimborso e modalita' di erogazione 1. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 2016 e' determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della medesima ordinanza. 2. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 9 del 2016 e' determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima ordinanza. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 2016. 4. In tutti i casi il rimborso e' erogato dal presidente della regione - vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.