Art. 2 
 
        Determinazione del rimborso e modalita' di erogazione 
 
  1. Il rimborso per gli interventi di  delocalizzazione  attuati  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9  del  2016
e'  determinato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  della  medesima
ordinanza. 
  2. Il rimborso per gli interventi di  delocalizzazione  attuati  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 9  del  2016
e'  determinato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  della  medesima
ordinanza. 
  3. Nei casi  di  cui  ai  commi  1  e  2  trovano  applicazione  le
disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell'art. 8  dell'ordinanza
n. 9 del 2016. 
  4. In tutti i casi il rimborso  e'  erogato  dal  presidente  della
regione - vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale
di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.