Art. 3 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1.  Nel  caso  di  delocalizzazione  temporanea  attuata  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, per la quale  sia
stato erogato il rimborso con la modalita' fissata dall'art. 8, comma
1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l'Ufficio  speciale  per
la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del
contratto  di  locazione,  controlli  finalizzati  a  verificare   la
permanenza della stessa  attivita'  nell'edificio  in  cui  e'  stata
autorizzata la delocalizzazione. 
  2. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri  una  cessazione  anticipata
della  delocalizzazione  rispetto  alla  durata  del   contratto   di
locazione, il vice commissario provvede alla revoca,  anche  parziale
del contributo gia' erogato e/o alla rideterminazione del  contributo
spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva  durata
della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di  quanto
erogato in eccesso. 
  3. Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  coincidenza  tra  il  soggetto
beneficiario del contributo erogato ai sensi dell'ordinanza n. 9  del
2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico  e  la  ricostruzione  ai  sensi
delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017,
l'Ufficio  speciale  per  la   ricostruzione,   in   relazione   alle
delocalizzazioni   attuate   ai   sensi   dell'art.   2,   comma   1,
dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del
contratto  di  locazione,  controlli  finalizzati  a  verificare   la
permanenza della stessa  attivita'  nell'edificio  in  cui  e'  stata
autorizzata la delocalizzazione. 
  4. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri  una  cessazione  anticipata
della  delocalizzazione  rispetto  alla  durata  del   contratto   di
locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche  parziale,
del contributo gia' erogato, e: 
  a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8,  comma  1,
dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione  dei
pagamenti dei canoni di locazione  e  all'eventuale  ripetizione  dei
canoni rimborsati oltre la permanenza presso  l'edificio  in  cui  il
soggetto legittimato si era delocalizzato; 
  b) in caso di rimborso autorizzato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma
1-bis, dell'ordinanza n. 9 del 2016,  procede  alla  rideterminazione
del  contributo  spettante,  che  viene  ricalcolato  tenendo   conto
dell'effettiva durata  della  permanenza  presso  l'edificio  in  cui
l'attivita' si era  delocalizzata,  e  alla  richiesta  di  immediata
ripetizione di quanto erogato in eccesso.