Art. 3 Ulteriori disposizioni 1. Nel caso di delocalizzazione temporanea attuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, per la quale sia stato erogato il rimborso con la modalita' fissata dall'art. 8, comma 1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attivita' nell'edificio in cui e' stata autorizzata la delocalizzazione. 2. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale del contributo gia' erogato e/o alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso. 3. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione ai sensi delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in relazione alle delocalizzazioni attuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attivita' nell'edificio in cui e' stata autorizzata la delocalizzazione. 4. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale, del contributo gia' erogato, e: a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e all'eventuale ripetizione dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso l'edificio in cui il soggetto legittimato si era delocalizzato; b) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della permanenza presso l'edificio in cui l'attivita' si era delocalizzata, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.