Art. 3 Modalita' di gestione dei flussi informativi 1. Sulla base di quanto previsto all'art. 2, il GSE rende disponibile un applicativo web in grado di garantire alle amministrazioni pubbliche l'accesso a dati e funzionalita' del sistema. L'accesso al sistema della banca dati e' riservato agli utenti previamente abilitati dal GSE in quanto competenti ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il GSE garantisce all'ENEA l'accesso alla banca dati nazionale per le finalita' istituzionali della stessa ENEA. Il GSE utilizza i dati forniti dall'ENEA unicamente per le finalita' di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90. 2. Gli utenti abilitati ovvero i soggetti da questi delegati accedono alla banca dati per l'inserimento delle informazioni relative a ogni singola iniziativa ammessa ad incentivo nonche' per la previa consultazione finalizzata alla verifica di eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti. 3. Fatti salvi gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 5, le amministrazioni pubbliche o loro delegati inseriscono nella banca dati le prescritte informazioni ovvero i fatti modificativi delle medesime informazioni, secondo le rispettive procedure operative, con cadenza bimestrale, eccetto che per le informazioni relative alle detrazioni fiscali per le quali detto termine e' annuale.