Art. 11. Organizzazione territoriale 1. Il Partito promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale del Partito vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, in un numero agli stessi spettanti e che verra' determinato nella delibera di convocazione del congresso elettivo. 2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito spettante a ciascun ambito e' stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito. 3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all'elezione degli Organi monocratici.