Art. 11. 
 
                     Organizzazione territoriale 
 
    1.   Il   Partito   promuove   l'articolazione   democratica    e
territoriale, la presenza di genere e il  pluralismo  come  strumenti
per la crescita dialettica interna. A questo scopo  per  garantire  e
promuovere  in  particolare  l'articolazione  e   la   rappresentanza
territoriale, i delegati  al  congresso  ed  i  membri  elettivi  del
Consiglio provinciale del Partito vengono eletti  direttamente  dalle
assemblee  degli  ambiti  territoriali,  in  un  numero  agli  stessi
spettanti e che verra' determinato nella delibera di convocazione del
congresso elettivo. 
    2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito  spettante
a ciascun ambito e' stabilito su base proporzionale  in  ragione  sia
del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti
dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione  del
Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei  tesserati  ed
il peso dei voti viene di volta  in  volta  stabilita  dal  Consiglio
provinciale del Partito. 
    3. I criteri  di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano
all'elezione degli Organi monocratici.