Art. 14. Attivita' e norme per le procedure pre congressuali L'elezione dei delegati al congresso e dei Consiglieri del Partito avviene nelle assemblee di ambito con le seguenti modalita': 1. L'elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere di Partito avverra' su schede separate. 2. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l'elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potra' esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso. Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici. Risulteranno eletti delegati e Consiglieri del Partito i candidati che otterranno nelle assemblee di ambito un maggior numero di voti. 3. Al fine di promuovere la parita' di genere verranno in ogni caso dichiarati eletti a delegato e a Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se piu' votato, e che lo precede in graduatoria. 4. Non sussiste incompatibilita' fra la carica di delegato e quella di Consigliere di Partito. 5. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Partito dovranno pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del congresso. 6. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretario politico del Partito dovranno essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l'inizio delle assemblee di ambito e, ai fini della loro validita', dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale.