Art. 15. Attribuzioni e compiti del congresso 1. Al Congresso spetta: approvare o comunque determinare il programma e la linea politica; eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito; ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito. 2. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto. 3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico dovranno svolgersi in tempi successivi partendo dall'elezione del Presidente, del Vicepresidente ed infine del Segretario politico e Vicesegretario politico. 4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico saranno eletti con la meta' piu' uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano piu' di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parita' di voti prevale il piu' anziano di iscrizione.