Art. 15. 
 
                Attribuzioni e compiti del congresso 
 
    1. Al Congresso spetta: 
      approvare o  comunque  determinare  il  programma  e  la  linea
politica; 
      eleggere il Presidente e  il  Vicepresidente  del  Partito,  il
Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito; 
      ratificare le modifiche dello statuto approvate  dal  Consiglio
provinciale del Partito. 
    2. Il Congresso  decide  a  maggioranza  dei  voti  espressi.  Le
votazioni potranno essere a voto palese o segreto. 
    3.  Le  elezioni  del  Presidente  e  del   Vicepresidente,   del
Segretario politico dovranno svolgersi in tempi  successivi  partendo
dall'elezione  del  Presidente,  del  Vicepresidente  ed  infine  del
Segretario politico e Vicesegretario politico. 
    4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il
Vicesegretario politico saranno eletti con la meta' piu' uno dei voti
espressi dai presenti.  Qualora  nel  primo  scrutinio  per  ciascuna
carica vi siano piu'  di  due  candidati  e  non  si  raggiunga  tale
risultato, si procedera' al ballottaggio  tra  i  due  candidati  che
avranno ottenuto maggiori preferenze. In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il piu' anziano di iscrizione.