Art. 16. Il Consiglio provinciale 1. Il Consiglio provinciale del Partito e' l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. E' convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi. 2. Il Consiglio provinciale del Partito e' composto da: il Presidente, il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito; i Coordinatori di valle; il primo dei non eletti alla carica di Segretario Politico del partito; un rappresentante nominato da ciascuna sezione dei comuni di Pedemonte e Valvestino/Magasa; due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati; un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia che sara' indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti. 3. Al fine di promuovere la parita' di genere, verranno in ogni caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento per eccesso - fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se piu' votato, e che lo precede in graduatoria.