Art. 16. 
 
                      Il Consiglio provinciale 
 
    1.  Il  Consiglio  provinciale  del  Partito  e'   l'Organo   che
stabilisce  l'azione  generale  del  Partito  in   applicazione   del
programma  e  della  linea  politica  approvata  dal  Congresso.   E'
convocato e presieduto dal Presidente del Partito e  si  riunisce  di
norma almeno ogni 4 mesi. 
    2. Il Consiglio provinciale del Partito e' composto da: 
      il Presidente, il Vicepresidente  del  Partito;  il  Segretario
politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i
Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito;
i Coordinatori di valle; il primo  dei  non  eletti  alla  carica  di
Segretario  Politico  del  partito;  un  rappresentante  nominato  da
ciascuna sezione dei comuni di  Pedemonte  e  Valvestino/Magasa;  due
rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile  e  da
questi  designati;  un  rappresentante  per  ognuna  delle  minoranze
etniche presenti in  provincia  che  sara'  indicato  dai  rispettivi
ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti. 
    3. Al fine di promuovere la parita' di genere, verranno  in  ogni
caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun  ambito,  se
presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento  per  eccesso  -  fra
quelli appartenenti al genere meno  rappresentato  che  eventualmente
prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche  se  piu'
votato, e che lo precede in graduatoria.