Art. 17. Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale 1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito: eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito; eleggere il Collegio dei Probiviri; eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25; eleggere il Tesoriere; esaminare ed approvare il rendiconto annuale d'esercizio approvato dalla Giunta Esecutiva; vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attivita' politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio provinciale affinche' questi relazionino sulla loro attivita'; discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione; deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto; nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovra' portare al Consiglio provinciale le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura. 2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali. 3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della meta' piu' uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando e' presente un terzo dei suoi membri. 4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto puo' essere palese o segreto. Sara' segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti. 5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volonta' saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 7. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una societa' di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale. 8. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio provinciale puo' indire fra gli iscritti referendum consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro. 9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalita' esecutive. 10. Il Consiglio provinciale del Partito puo' adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessita' di ratifica del Congresso. 11. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalita' di cui all'art. 16 terzo comma.