Art. 17. 
 
          Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale 
 
    1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito: 
      eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito; 
      eleggere il Collegio dei Probiviri; 
      eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25; 
      eleggere il Tesoriere; 
      esaminare  ed  approvare  il  rendiconto  annuale   d'esercizio
approvato dalla Giunta Esecutiva; 
      vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del  Congresso  e
delle  sue  direttive  per  l'attivita'  politica,  organizzativa   e
amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi  eletti
dallo stesso Consiglio provinciale affinche' questi relazionino sulla
loro attivita'; 
      discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei
suoi componenti una mozione di sfiducia al  Segretario  politico.  In
tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare  il
Congresso  straordinario  che  si  svolge  entro  30   giorni   dalla
convocazione; 
      deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non
siano demandate statutariamente al Congresso,  compresa  l'emanazione
di Regolamenti in attuazione dello Statuto; 
      nominare la Commissione elettorale per la  presentazione  delle
liste dei candidati che dovra' portare al  Consiglio  provinciale  le
sue proposte per  la  ratifica.  Il  Presidente  ed  i  membri  della
Commissione elettorale durante il  mandato  e  fino  al  termine  dei
lavori non possono proporsi o accettare la candidatura. 
    2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale  ratificare  le  liste
dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali. 
    3. Il Consiglio  provinciale  delibera  validamente  in  presenza
della meta' piu' uno dei Consiglieri; dopo mezzora,  o  comunque  nel
corso della riunione, quando e' presente un terzo dei suoi membri. 
    4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il
voto puo' essere  palese  o  segreto.  Sara'  segreto  per  tutte  le
votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un  quinto
dei presenti. 
    5. I membri che saranno assenti  ingiustificati  per  tre  sedute
consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti
con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 
    6. I membri che, eventualmente,  rassegnassero  le  dimissioni  o
fossero  definitivamente  impossibilitati  a  partecipare  per  cause
indipendenti dalla loro volonta' saranno sostituiti con i  primi  dei
non eletti delle liste di appartenenza. 
    7. Spetta al Consiglio affidare il  controllo  contabile  ad  una
societa' di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale. 
    8. Al fine di favorire la  partecipazione  degli  iscritti  nella
formulazione delle politiche del Partito,  il  Consiglio  provinciale
puo' indire fra gli iscritti referendum consultivi, forum tematici  e
gruppi consultivi di lavoro. 
    9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare
l'istituzione di programmi di formazione politica e  determinarne  le
modalita' esecutive. 
    10.  Il  Consiglio  provinciale  del  Partito  puo'  adeguare  il
presente statuto alle norme imperative di legge senza  necessita'  di
ratifica del Congresso. 
    11. Tutte le elezioni e le nomine  di  competenza  del  Consiglio
provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalita' di
cui all'art. 16 terzo comma.