Art. 20. 
 
                            Il Tesoriere 
 
    1. Il Tesoriere viene eletto, su  proposta  del  Presidente,  dal
Consiglio provinciale  del  Partito  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere
adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. 
    2.   Il   Tesoriere   cura    l'organizzazione    amministrativa,
patrimoniale e contabile del Partito. E' preposto allo svolgimento di
tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria
del Partito e svolge tale funzione  nel  rispetto  del  principio  di
economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 
    3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti  gli  atti  inerenti
alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di  ordinaria
e straordinaria  amministrazione,  ivi  compresa  la  prestazione  di
fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito. 
    4. Spetta al  Tesoriere  la  responsabilita'  di  predisporre  il
rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine  di
rappresentare  in   modo   veritiero   e   corretto   la   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Partito. 
    5. Copia del rendiconto annuale di  esercizio  e'  resa  pubblica
secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di  bilancio
di partiti politici. 
    6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi
motivo e non venga sostituito,  le  sue  funzioni  sono  assunte  dal
Presidente del Partito.