Art. 24. 
 
                      La Commissione Elettorale 
 
    1. La Commissione Elettorale e' eletta dal Consiglio  provinciale
ed e' composta da 7 membri effettivi e 2  supplenti  scelti  fra  gli
iscritti  del  Partito.  Essa  viene  rinnovata  ad   ogni   scadenza
elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale. 
    La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale
del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche
nazionali e  regionali,  almeno  sei  mesi  prima  della  data  delle
elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro  il
termine di sei mesi, la Commissione  elettorale  ha  la  facolta'  di
indicare un candidato di sua scelta. La Commissione  elettorale,  nei
sei mesi prima delle elezioni e' tenuta a concordare con i  candidati
la "strategia" da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A
tal fine promuovera' degli incontri con i Consiglieri  Regionali  del
Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le
tematiche  rilevanti  per   la   campagna   elettorale   stessa.   La
Commissione,  od  organo  designato  dalla  stessa,  coordinera'   la
pubblicita', i messaggi, gli slogan  della  campagna  elettorale  del
Partito che dovra' essere univoca per tutti i canditati.