Art. 27. 
 
                 Fonti di sostentamento del Partito 
            e gestione economico finanziaria del Partito 
 
    1. Le entrate del Partito sono le seguenti: 
      le quote ordinarie annuali degli iscritti; 
      i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti,  di  persone
che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito,  di  altri
soggetti organizzati; 
      le somme ricevute  a  norma  di  legge  a  titolo  di  rimborso
elettorale; 
      ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. 
    2. Il sostegno dell'attivita'  delle  articolazioni  territoriali
del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del
numero degli iscritti delle singole articolazioni  e  delle  quote  e
contribuzioni dagli  stesse  versate,  nonche'  tenendo  conto  delle
eventuali  scadenze  o  manifestazioni  relative  al  territorio   di
competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite  le
spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.