Art. 27. Fonti di sostentamento del Partito e gestione economico finanziaria del Partito 1. Le entrate del Partito sono le seguenti: le quote ordinarie annuali degli iscritti; i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati; le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale; ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. 2. Il sostegno dell'attivita' delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonche' tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.