Art. 4. Finalita' del Partito 1. Scopo del Partito e' quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessita' di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico. 2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entita' sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unita. 3. E' compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.