Art. 4. 
 
                        Finalita' del Partito 
 
    1. Scopo del Partito e' quello di raggiungere la piena  autonomia
nell'ambito provinciale e regionale  e  di  amministrarla  secondo  i
fondamentali  principi  della  giustizia  sociale  onde  attuare   le
profonde aspirazioni delle locali  popolazioni  verso  l'autogoverno,
nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche,  storiche,
culturali e linguistiche, oltre  che  delle  loro  necessita'  di  un
sempre maggiore progresso politico  e  di  uno  sviluppo  sociale  ed
economico. 
    2.  Ispirandosi  alla  concezione  del  Federalismo  inteso  come
strumento di garanzia  delle  autonomie  locali  e  come  fattore  di
coagulo per realizzare entita' sovranazionali, il  Partito  favorisce
la crescita culturale delle popolazioni locali per un  loro  efficace
inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente
unita. 
    3. E' compito  del  Partito  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico  e  sociale  che,  limitando  di  fatto   la   liberta'   e
l'uguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona umana.