Art. 6. 
 
                       Appartenenza al Partito 
 
    1. L'appartenenza al Partito e' libera a tutti  i  cittadini  che
abbiano compiuto il 18° anno di eta', che  siano  di  buona  condotta
morale e civile ed accettino il presente Statuto. 
    2. L'adesione e' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto  in
qualsiasi momento con lettera raccomandata. 
    3. La domanda e' presentata  alla  Sezione  e  l'accettazione  e'
demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale puo', con suo
provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza
di Sezione la domanda e' presentata alla sede del Partito. L'adesione
e' in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del
Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni,  la
Giunta Esecutiva del Partito con sua  delibera  motivata  decide,  su
istanza dell'interessato. 
    4.  L'adesione  esclude  la  contemporanea  iscrizione  ad  altro
Partito politico. Non e' ammessa l'adesione  ad  altra  formazione  o
movimento che abbia  presentato  o  presenti  lista  a  consultazioni
elettorali. Ugualmente non sono ammesse  attivita'  a  favore  di  un
altro Partito ne' la candidatura o la prestazione di firma per le sue
liste  elettorali,  salvo  che  la  stessa  sia  stata   promossa   o
autorizzata dal Partito. 
    5.   I   dati   personali   degli   iscritti/e   sono    trattati
nell'osservanza delle normative vigenti a tutela  della  riservatezza
dei dati personali in ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  n.  196/2003,  c.d.  Codice  della  privacy,  successive
modifiche e relative delibere.