Art. 6. Appartenenza al Partito 1. L'appartenenza al Partito e' libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto. 2. L'adesione e' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata. 3. La domanda e' presentata alla Sezione e l'accettazione e' demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale puo', con suo provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza di Sezione la domanda e' presentata alla sede del Partito. L'adesione e' in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta Esecutiva del Partito con sua delibera motivata decide, su istanza dell'interessato. 4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non e' ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attivita' a favore di un altro Partito ne' la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito. 5. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e relative delibere.