Art. 7. 
 
                       Diritti degli iscritti 
 
    1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attivita' del
Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di
concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono
inoltre essere consultati, nelle forme che il  Consiglio  provinciale
del Partito decidera' di volta in volta, per la eventuale  scelta  di
candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante
strumenti informatici o posta ordinaria,  sugli  aspetti  della  vita
interna al  Partito;  possono  avanzare  proposte  di  candidatura  o
autocandidatura   a   cariche    istituzionali.    Per    l'esercizio
dell'elettorato passivo  alle  cariche  provinciali  del  Partito  di
Presidente,  Vicepresidente,  Segretario  politico  e  Vicesegretario
politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianita'  di  iscrizione
di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni.  Questa  si
computa dal giorno dell'accettazione  e  deve  verificarsi  entro  il
giorno antecedente l'elezione. Il  diritto  di  elettorato  attivo  e
passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi  per
elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non
abbia adempiuto al pagamento della  quota  annuale  entro  i  termini
previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva.