IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dell'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il  compito  di  definire
con delibera le operazioni e le categorie di rischi  assicurabili  da
parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero
(ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze), di concerto con il Ministero  del  commercio  con  l'estero
(ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche  conto  degli
accordi internazionali, nonche' della  normativa  e  degli  indirizzi
dell'Unione europea in  materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari  di  assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto altresi' l'art. 8, comma 1,  secondo  periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite  con
delibera del  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra
l'altro, che gli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma  sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto decreto-legge n. 269  del
2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, il quale prevede: (a) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato  puo'  operare  in  favore  di  SACE  S.p.A.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo a SACE S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione;
(b) che in tal caso la garanzia dello  Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli  impegni
assumibili  in  garanzia;  (c)  che  e'  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto  decreto-legge
n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge
n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (a) che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno  schema  di
convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente
il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; (b) che la convenzione ha una durata di dieci anni;  (c)
che lo schema di convenzione e' approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014 che ha, per le finalita' di cui  al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (a) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o  integrati  con  delibere  assunte  dal  CIPE;  (b)  definito  la
disciplina del Fondo; (c) istituito  un  Comitato  con  compiti,  tra
l'altro, di analisi  delle  risultanze  relative  al  portafoglio  in
essere di SACE S.p.A.,  di  proposta  e  di  controllo  (di  seguito:
«Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  6,  commi  9,  9-bis   e   9-ter,   del
decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e  SACE  S.p.A.  (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che SACE S.p.A.  e'  tenuta  ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che  il
Comitato  di  monitoraggio  approva  le  «soglie  di  attivazione»  e
determina la portata massima  dell'insieme  degli  impegni  a  carico
dello  Stato  rispetto  alle   variabili   Controparte,   Gruppo   di
controparti connesse, Settore e Paese  -  limiti  che,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per
l'intera annualita' successiva e, dall'altro, che la portata  massima
dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso  superare
per le variabili Settore e Paese la  quota  percentuale  massima  sul
portafoglio del 70 per cento rispetto alla  quota  ritenuta  da  SACE
S.p.A. e per la variabile Controparte la  quota  percentuale  massima
sul portafoglio del 100 per cento rispetto  alla  quota  ritenuta  da
SACE S.p.A.; 
  Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al  quale,  qualora  nel
periodo annuale  di  validita'  delle  «soglie  di  attivazione»  sia
esaurita la predetta portata massima rispetto  a  una  o  piu'  delle
variabili di cui all'art. 7.6,  SACE  S.p.A.  avra'  la  facolta'  di
richiedere la convocazione straordinaria, entro  trenta  giorni,  del
Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento
della portata massima cumulata a carico  dello  Stato  (c.d.  «limite
speciale»)  per  una  delle  variabili  indicate.  Il   Comitato   di
monitoraggio valutera' detta  richiesta  e  le  eventuali  condizioni
tecniche di rilascio; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis  e
9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 - innalzamento della portata
massima a  carico  dello  Stato  (c.d.  «limite  speciale»)  previsto
dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19  novembre,
secondo cui, tra l'altro: 
    a) l'intervento del CIPE appare necessario sia  alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e'
contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
95  del  2000  attuativo  della  direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    b)   occorre    valutare    rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    c) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima
e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo  restando
che nel Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori  risorse  finanziarie
disponibili  a  fronte  di  future  istanze  per  il  rilascio  della
garanzia,  con  conseguente  onere  di  rifinanziamento  in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Viste le delibere di questo Comitato 20  luglio  2007,  n.  62,  14
febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti i settori
di intervento e le operazioni e rischi assumibili in garanzia da SACE
S.p.A.; 
  Considerato che il Comitato di monitoraggio,  nella  seduta  del  4
novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio
e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di
una  eventuale  revisione  della  Convenzione,   per   la   possibile
concessione del «limite speciale» con  il  coinvolgimento  di  questo
Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a
fronte delle  garanzie  concesse  dallo  Stato  con  attivazione  del
«limite speciale» (c.d. add on); 
  Vista la successiva delibera 9  novembre  2016,  n.  51  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 276/2016, con la  quale  questo  Comitato
ha, tra l'altro stabilito di: 
    a) individuare i settori strategici per l'economia  italiana  con
maggiore  impatto  economico-sociale  per  i   quali   e'   possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    b) approvare le singole operazioni riferite ai  predetti  settori
strategici con  attivazione  del  «limite  speciale»,  con  eventuali
indicazioni  in  termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,  previa
verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e
MISE) della compatibilita'  delle  operazioni  medesime  con:  (a)  i
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  SACE  S.p.A.;
(b) il principio della condivisione del  rischio  tra  Stato  e  SACE
S.p.A.; (c) la dotazione del  Fondo;  (d)  i  limiti  di  esposizione
definiti per ciascun settore; 
  Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera n. 51
del  2016,  in  base  al  quale  per  il  settore  croceristico,   in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo del Paese, puo'  essere  attivato  il  «limite
speciale» di cui all'art.  7.8  della  Convenzione,  con  i  seguenti
criteri e modalita': 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo'  eccedere  la
quota massima del 40 per  cento  dell'intero  portafoglio  rischi  in
essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo  di
controparti connesse, non puo' in ogni caso superare il 400 per cento
della quota di esposizione ritenuta  da  SACE  S.p.A.  rispetto  alla
medesima variabile; 
  Considerato  che  SACE  S.p.A.,  in  data  5  settembre  2017,   ha
presentato richiesta di concessione della garanzia  dello  Stato  con
applicazione del «limite  speciale»  per  un'operazione  nel  settore
croceristico con controparte Carnival Plc, gia'  deliberata  da  SACE
S.p.A. condizionatamente al rilascio della  garanzia  medesima  (c.d.
«garanzia proporzionale in eccedente»); 
  Considerato che l'importo della suddetta operazione con controparte
Carnival Plc rientra nel valore della pipeline di SACE S.p.A. per  il
biennio 2016-2017 gia' considerata da questo Comitato con la delibera
n. 51 del 2016 ai fini del riconoscimento degli impatti sull'economia
italiana delle operazioni nel  settore  crocieristico  ricomprese  in
detta  pipeline  in  termini  di  maggior  valore  della  produzione,
maggiore PIL, maggiore gettito fiscale complessivo, maggiore  livello
occupazionale, nonche'  dell'attivazione  del  «limite  speciale»  in
relazione a detto settore crocieristico; 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera di questo Comitato n. 51 del 2016,  la  suddetta  operazione
con controparte Carnival Plc risulta compatibile con i principi ed  i
limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con: 
    a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  SACE
S.p.A. (fissati all'art. 1, comma 4, lettera a) della delibera n.  51
del 2016) in termini di nuovi  flussi  assicurabili  annualmente,  in
quanto la suddetta operazione trova capienza  nel  plafond  stabilito
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020», che all'art. 3, comma 3, per quanto concerne gli
impegni assumibili da SACE S.p.A., fissa per  l'anno  2018  in  3.000
milioni  di  euro  il  limite  per  le  garanzie  di  durata  sino  a
ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro quello per le  garanzie
di durata superiore a ventiquattro mesi; 
    b) il principio della condivisione del rischio tra Stato  e  SACE
S.p.A. (stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b) della  delibera  n.
51 del 2016), in modo da  assicurare  che  il  totale  degli  importi
complessivamente  garantiti  dallo  Stato  sia,  in  ogni  caso,  non
superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate  da
SACE  S.p.A.,  in  quanto  il  totale  delle  esposizioni  deliberate
complessivamente ritenute da SACE e' di circa  euro  36  miliardi  di
euro,  mentre  il  totale  degli  importi  deliberati  potenzialmente
garantiti  dallo  Stato  a  seguito  della  istanza   relativa   alla
operazione in oggetto assomma a circa euro 14,4 miliardi; 
    c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare
gli  idonei  accantonamenti  aggiuntivi  a  fronte  di  una  maggiore
concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita  dal
Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c) della  delibera
n. 51 del 2016), come attestato dal gestore del Fondo; 
    d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico  fissati
dall'art. 2, comma 1, della suddetta delibera  n.  51  del  2016,  in
quanto, con la  menzionata  operazione:  (a)  l'esposizione  cumulata
detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera  il
valore massimo di 25 miliardi di euro e non eccede la  quota  massima
del  40  per  cento  dell'intero   portafoglio   rischi   in   essere
complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; infatti, tale
esposizione e' pari a circa euro 13,74 miliardi, equivalente al  27,3
per cento dell'intero portafoglio rischi deliberato, complessivamente
detenuto da SACE e dallo  Stato  (valori  basati  sulla  reportistica
trimestrale di SACE S.p.A al 30 giugno 2017); (b) la portata  massima
percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello  Stato  rispetto
alla quota ritenuta  da  SACE  S.p.A.  con  riferimento  al  medesimo
Settore, Paese, Controparte o Gruppo  di  controparti  connesse,  non
supera il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta  da  SACE
S.p.A. rispetto alla medesima variabile; in particolare, il valore di
picco  di  tale  portata  massima  percentuale   e'   raggiunto   con
riferimento al settore crocieristico ed e' pari al 153,04 per  cento,
valore che si riduce a 146,05 per cento  in  base  ai  dati  ricavati
dalla reportistica trimestrale ai sensi dell'art. 9 della Convenzione
al 30 giugno 2017; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tale
operazione, e' stato acquisito, ai sensi dell'art.  6,  comma  9-bis,
del decreto-legge n. 269 del 2003, il  parere  dell'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),  il  quale,  con  nota   n.
0178364/17 del 28 settembre 2017, ha rilevato come l'assunzione degli
impegni derivanti dalla suddetta operazione determina: (a) un elevato
rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del  superamento
della soglia di attivazione fissata  con  riguardo  alla  controparte
Carnival Plc; (b) il superamento della portata massima a carico dello
Stato per le variabili Controparte e Settore in relazione  al  quale,
sulla base dell'iter approvato dal Comitato  di  monitoraggio  del  4
novembre 2016, la concessione del «limite speciale»  e'  condizionata
all'approvazione delle singole operazioni  in  deroga  da  parte  del
CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal  Comitato  di
monitoraggio, IVASS ha altresi' rilevato  la  congruita'  del  premio
riconosciuto allo Stato; 
  Considerato che la «Concessionaria  Servizi  Assicurativi  Pubblici
S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo - con  nota  0240080/17  del  19
ottobre 2017 ha fatto presente che, tenuto conto delle perdite attese
pari ad euro 806,76 milioni, comprensive dell'Add on  di  euro  35,19
milioni, le risorse finanziarie  del  Fondo  pari  ad  euro  1.134,70
milioni risultano adeguate per la concessione  della  garanzia  dello
Stato in relazione alla operazione in oggetto; 
  Vista la nota n. 25115  del  22  dicembre  2017  con  la  quale  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  dello  sviluppo
economico hanno richiesto di  iscrivere  all'ordine  del  giorno  dei
lavori di questo Comitato la proposta  concernente  «Approvazione  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera  CIPE  n.  51/2016,  della
operazione n.  2017/0580/00  riferita  al  settore  croceristico  con
controparte Carnival Plc»; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 30 aprile 2012,  n.  62,  recante  il  regolamento  di
questo Comitato; 
  Vista la nota n. 1064  del  21  febbraio  2018,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica ha richiesto ai  Ministeri  proponenti  ulteriori  elementi
istruttori in relazione  ai  contenuti  del  rilievo  avviso  del  16
novembre  2016,  formulato  dalla  Corte  dei  conti   in   sede   di
registrazione della richiamata delibera n. 51 del 2016; 
  Vista la successiva nota n. DT 14391 del 21 febbraio  2018  con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del
Tesoro, conferma che la convenzione MEF-SACE S.p.A. del  19  dicembre
2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 dicembre 2014,  e'  in  via  di  definitivo  aggiornamento  in
sostanziale coerenza con il richiamato rilievo avviso della Corte dei
conti  del  16  novembre  2016  e  che  il  requisito   del   livello
patrimoniale di SACE S.p.A. previsto dall'art. 10  della  Convenzione
con il MEF, come verificato in sede di Comitato di  monitoraggio  del
portafoglio del 30 maggio  2017,  risulta  pari  al  299  per  cento,
pertanto superiore al minimo  del  250  per  cento  previsto  per  il
Solvency Capital Requirement; 
  Vista  la  nota  prot.  DIPE  n.  1183-P  del  27  febbraio   2018,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
posta a base della presente seduta del Comitato; 
  Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
            Operazione approvata nel settore croceristico 
 
  In  ragione  degli  impatti  positivi  sull'economia  italiana,  e'
approvata, in conformita'  con  quanto  previsto  dalla  delibera  di
questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51, l'operazione riferita  al
settore croceristico con controparte Carnival Plc, gia' deliberata da
SACE S.p.A. in data 27 giugno 2017, di cui alla tabella allegata  che
costituisce  parte  integrante  della  presente  delibera,  la  quale
determina il superamento della  portata  massima  dell'esposizione  a
carico  dello  Stato  con  riferimento  alle  variabili   Settore   e
Controparte. 
 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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