Art. 13 Utilizzo del credito di imposta 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' riconosciuto sui costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. 2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del presente decreto; b) le spese siano sostenute ai sensi dell' art. 109 del TUIR; c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b). 3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non puo' essere autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000 annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese. 4. Il credito di imposta e' cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili. 5. I costi eleggibili di cui al comma 4 del presente articolo sono decurtati dell'importo equivalente a eventuali rimborsi ovvero contributi concessi al beneficiario da altre imprese in virtu' di intese commerciali finalizzate ad agevolare le medesime tipologie di spesa previste nella Tabella 4 allegata al presente decreto e per le quali e' richiesto il credito d'imposta.