Art. 13 
 
 
                   Utilizzo del credito di imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' riconosciuto sui
costi eleggibili previsti  nella  Tabella  4,  allegata  al  presente
decreto, come specificati  nella  modulistica  predisposta  dalla  DG
Cinema. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  presente  Capo  matura  ed  e'
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello  in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la DG Cinema abbia comunicato  la  spettanza  del  credito  ai
sensi dell'art. 11, comma 4, del presente decreto; 
    b) le spese siano sostenute ai sensi dell' art. 109 del TUIR; 
    c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle  spese  di  cui  alla
lettera b). 
  3. Il credito d'imposta di cui al presente  Capo  non  puo'  essere
autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000 annui per  ciascuna
impresa o gruppo di imprese. 
  4.  Il  credito  di  imposta  e'  cumulabile  con  analoghe  misure
provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali
fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili. 
  5. I costi eleggibili di cui al comma 4 del presente articolo  sono
decurtati  dell'importo  equivalente  a  eventuali  rimborsi   ovvero
contributi concessi al beneficiario da altre  imprese  in  virtu'  di
intese commerciali finalizzate ad agevolare le medesime tipologie  di
spesa previste nella Tabella 4 allegata al presente decreto e per  le
quali e' richiesto il credito d'imposta.