Art. 23 
 
 
                        Richiesta definitiva 
 
  1. A pena di decadenza, i soggetti  interessati  presentano,  entro
centottanta giorni dal termine delle  attivita',  apposita  richiesta
definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti  dalla
DG Cinema medesima. La richiesta deve essere sottoscritta  anche  dal
legale   rappresentante   della   societa'   di   produzione   estera
committente. Nella richiesta deve essere  specificato,  per  ciascuna
opera: 
    a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione,  con
attestazione di effettivita' delle spese  sostenute,  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore  contabile  o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori  contabili,  dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,   dei   periti
commerciali o in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme
previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; 
    b)  l'ammontare  delle  spese  di   produzione   effettuate   sul
territorio italiano, nonche' quelle sostenute in altro  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) l'ammontare del  credito  d'imposta  maturato  e  quello  gia'
utilizzato, nonche' il  mese  dal  quale  e'  inizialmente  sorto  il
diritto all'utilizzo del credito d'imposta; 
    d) l'utilizzo effettivo  del  credito  d'imposta,  suddiviso  per
esercizio finanziario, e l'eventuale  importo  ancora  da  utilizzare
entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo; 
    e) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni  e  comunicazioni
di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente decreto; 
    f) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria. 
  2. L'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione  comunica
telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli
effettivi utilizzi del credito d'imposta e l'aggiornamento del  piano
di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo. 
  3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30  settembre
di  ciascun  anno,   l'impresa   di   produzione   esecutiva   e   di
post-produzione decade dal beneficio per la  parte  dell'importo  del
credito d'imposta, risultante ancora da utilizzare nell'anno medesimo
e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di
una tolleranza del 5 per cento del  credito  d'imposta  inserito  nel
piano  di  utilizzo  per  l'anno  di  riferimento,  che  puo'  essere
utilizzato entro i termini previsti all'art. 22 del presente decreto,
comma 1, lettera c). Con riferimento  ai  mancati  utilizzi,  possono
essere ammesse deroghe per cause di  forza  maggiore  tempestivamente
comunicate, debitamente documentate e circostanziate. 
  4.  La  DG  Cinema,  verificata  la  disponibilita'  delle  risorse
limitatamente all'eventuale maggiore importo di cui al  comma  5  del
presente articolo, comunica ai soggetti interessati,  entro  sessanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva,  l'importo
del credito spettante definitivo. 
  5. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati  nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare  dei
costi eleggibili indicati  nella  richiesta  preventiva,  il  credito
d'imposta verra' attribuito  in  relazione  all'ammontare  dei  costi
eleggibili indicati nella richiesta  preventiva  maggiorati  comunque
non oltre il 10 per cento. 
  6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la  DG  Cinema  ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento  del  credito
d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 22.