Art. 23 Richiesta definitiva 1. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro centottanta giorni dal termine delle attivita', apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla DG Cinema medesima. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente. Nella richiesta deve essere specificato, per ciascuna opera: a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonche' quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo; e) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente decreto; f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 2. L'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione comunica telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo. 3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta, risultante ancora da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito d'imposta inserito nel piano di utilizzo per l'anno di riferimento, che puo' essere utilizzato entro i termini previsti all'art. 22 del presente decreto, comma 1, lettera c). Con riferimento ai mancati utilizzi, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate. 4. La DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo di cui al comma 5 del presente articolo, comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante definitivo. 5. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento. 6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 22.