Art. 28 Richiesta preventiva 1. A pena di decadenza, il credito d'imposta alle imprese esterne spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero la stessa sia integrata, entro trenta giorni dalla data registrazione dei contratti di associazione in partecipazione indicati all'art. 26, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, qualora tale richiesta sia effettuata antecedentemente al suddetto termine di trenta giorni. 2. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, avvenga prima della scadenza di trenta giorni, prevista al comma 1 del presente articolo, gli adempimenti di cui al medesimo comma 1, devono essere effettuati entro la data di richiesta di rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico. 3. La richiesta preventiva, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere i seguenti elementi: a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'art. 26, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema medesima; b) le generalita' delle imprese esterne che eseguono gli apporti, incluso il rispettivo codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati e il credito d'imposta ad essi spettante; c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione; d) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno; e) la dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all'art. 25, comma 3 del presente decreto; f) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale del film ai sensi del citato decreto.