Art. 28 
 
 
                        Richiesta preventiva 
 
  1. A pena di decadenza, il credito d'imposta alle  imprese  esterne
spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere
cinematografiche nel decreto emanato  ai  sensi  dell'art.  15  della
legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero la stessa sia integrata,
entro  trenta  giorni  dalla  data  registrazione  dei  contratti  di
associazione in partecipazione indicati all'art.  26,  comma  1,  del
presente decreto, e comunque  non  oltre  la  data  di  richiesta  di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del  film,  di  cui
alla legge 21  aprile  1962,  n.  161,  qualora  tale  richiesta  sia
effettuata antecedentemente al suddetto termine di trenta giorni. 
  2. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla  osta
di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962,
n. 161, avvenga prima della scadenza di trenta  giorni,  prevista  al
comma 1 del presente articolo, gli adempimenti  di  cui  al  medesimo
comma 1, devono essere effettuati  entro  la  data  di  richiesta  di
rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico. 
  3. La  richiesta  preventiva,  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, deve contenere i seguenti elementi: 
    a) il contratto registrato di associazione in  partecipazione  di
cui all'art. 26, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei
modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla  base  delle  linee
guida predisposte dalla DG Cinema medesima; 
    b) le generalita' delle imprese esterne che eseguono gli apporti,
incluso il  rispettivo  codice  fiscale,  l'ammontare  degli  apporti
concordati e il credito d'imposta ad essi spettante; 
    c) la dichiarazione del  legale  rappresentante  dell'impresa  di
produzione    cinematografica    e    del    legale    rappresentante
dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati  a
modificare, in qualunque  modo,  l'assetto  economico  e  finanziario
dell'associazione in partecipazione; 
    d) il piano finanziario preventivo,  contenente  l'indicazione  e
l'ammontare delle  fonti  finanziarie  di  copertura  del  fabbisogno
finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;  il
piano finanziario deve includere l'intero ammontare  dell'apporto  in
denaro dell'investitore esterno; 
    e)  la  dichiarazione  da  parte   dell'impresa   di   produzione
cinematografica  e  dell'investitore  esterno  che  attesti  che   le
suddette imprese non ricadono nelle  situazioni  preclusive  indicate
all'art. 25, comma 3 del presente decreto; 
    f) la dichiarazione del  legale  rappresentante  dell'impresa  di
produzione,  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  osservanza
dei contratti collettivi nazionali di categoria. 
  4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva
prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la
disponibilita' delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato
riconoscimento dell'eleggibilita' culturale del  film  ai  sensi  del
citato decreto.