Art. 3 Disposizioni comuni sull'utilizzo dei crediti di imposta 1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Gli importi dei crediti d'imposta teorici spettanti sono riconosciuti dalla DG Cinema previa verifica della regolarita' contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo, come previsto agli articoli 6, 11, 18, 22 e 29 del presente decreto. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, la DG Cinema comunica all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese. 4. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.