Art. 3 
 
 
                  Disposizioni comuni sull'utilizzo 
                       dei crediti di imposta 
 
  1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
articoli  96  e  109,  comma  5,  del  TUIR,  e   sono   utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese
successivo alla data in cui si considera  maturato  il  diritto  alla
loro fruizione e, comunque, a condizione che siano  state  rispettate
le procedure previste nel presente decreto. A tal  fine,  il  modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo  scarto
dell'operazione di versamento. 
  3.  Gli  importi  dei  crediti  d'imposta  teorici  spettanti  sono
riconosciuti  dalla  DG  Cinema  previa  verifica  della  regolarita'
contributiva  e  sono  imputati,  ai  fini  del  raggiungimento   dei
massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base  del
piano di utilizzo, come previsto agli articoli 6, 11, 18, 22 e 29 del
presente  decreto.  Per  consentire  all'Agenzia  delle  entrate   di
effettuare i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, la DG
Cinema comunica all'Agenzia delle entrate, con modalita'  telematiche
definite d'intesa, entro il giorno 5 di  ciascun  mese,  i  dati  dei
soggetti ai quali, nel mese  precedente,  e'  stato  riconosciuto  il
credito d'imposta, con  i  relativi  importi,  nonche'  le  eventuali
variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese. 
  4.  I  crediti  d'imposta  sono  indicati,  anche  con  riferimento
all'eventuale cessionario del credito, sia  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di  imposta  in  cui  i
crediti  sono  utilizzati,   evidenziando   distintamente   l'importo
riconosciuto e maturato da quello utilizzato.