Art. 5 Credito d'imposta per la distribuzione nazionale cinematografica e per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive 1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d'imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film di nazionalita' italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 1, allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. Il credito d'imposta e' calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica. 2. Il credito d'imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi. 3. Si applicano le aliquote previste a favore del produttore indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che: a) il produttore indipendente svolga l'attivita' di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' di distribuzione cinematografica; b) il film non sia coprodotto da una societa' di distribuzione cinematografica ovvero alla copertura del costo industriale non abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti da societa' di distribuzione cinematografica italiana. 4. I benefici riservati ai produttori indipendenti sono riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del 15 per cento delle risorse disponibili per i crediti d'imposta alla distribuzione e per un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 1. 5. Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalita' italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 3 allegata al presente decreto, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 4.