Art. 5 
 
 
          Credito d'imposta per la distribuzione nazionale 
        cinematografica e per la distribuzione internazionale 
               di opere cinematografiche e audiovisive 
 
  1. Alle imprese di distribuzione cinematografica  nazionali  spetta
un credito d'imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa  o
per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute  per
la distribuzione nazionale di film  di  nazionalita'  italiana,  come
individuate, a titolo indicativo e non esaustivo,  nella  Tabella  1,
allegata al  presente  decreto,  e  ulteriormente  specificate  nella
modulistica predisposta dalla DG  Cinema.  Il  credito  d'imposta  e'
calcolato in base  alle  aliquote  e  alle  ulteriori  specificazioni
previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate
in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla  data  di
prima uscita in sala cinematografica. 
  2. Il credito d'imposta spetta a condizione che il costo eleggibile
di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso  di
lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000  in  caso
di documentari e cortometraggi. 
  3. Si applicano  le  aliquote  previste  a  favore  del  produttore
indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che: 
    a) il produttore indipendente svolga  l'attivita'  di  produzione
cinematografica in modo prevalente e non sia  controllato,  ai  sensi
dell'art. 2359 del codice civile, da una  societa'  di  distribuzione
cinematografica; 
    b) il film non sia coprodotto da una  societa'  di  distribuzione
cinematografica ovvero  alla  copertura  del  costo  industriale  non
abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti  da  societa'
di distribuzione cinematografica italiana. 
  4.  I  benefici   riservati   ai   produttori   indipendenti   sono
riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del  15  per  cento  delle
risorse disponibili per i crediti d'imposta alla distribuzione e  per
un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo  di  imprese  per
anno, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  5.   Alle   imprese   di   produzione,   distribuzione   nazionale,
distribuzione  internazionale  cinematografica   ovvero   audiovisiva
spetta un credito d'imposta in misura pari  al  30  per  cento  delle
spese  sostenute  per  la  distribuzione  internazionale   di   opere
cinematografiche di nazionalita' italiana, ovvero di opere televisive
o opere web di nazionalita'  italiana,  come  individuate,  a  titolo
indicativo e non esaustivo, nella  Tabella  3  allegata  al  presente
decreto, nel limite massimo annuo di euro  1.000.000  per  impresa  o
gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di  detto  limite
annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa  o  al
medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 4.