Art. 6 Procedimento per il riconoscimento del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che, in caso di distribuzione nazionale, entro centottanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche, ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto mesi dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico dell'opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della consegna della copia campione dell'opera televisiva o web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema stessa e contenente i seguenti elementi: a) il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione nazionale con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) l'ammontare del credito d'imposta spettante al distributore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e, con riferimento alla distribuzione nazionale, in base alle aliquote previste alla Tabella 2 del presente decreto, ovvero, con riferimento alla distribuzione internazionale, in base all'aliquota prevista nell'art. 5, comma 5, del presente decreto; c) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta, per l'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e nell'esercizio successivo; d) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva; e) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa' di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale ovvero internazionale; f) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale ovvero internazionale; g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Il distributore comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo secondo la suddivisione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo. 3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, il distributore decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta risultante da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento. Con riferimento ai mancati utilizzi possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta e' utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente periodo. 5. Il credito di imposta e' cedibile con le modalita' e nei limiti previsti all'art. 31 del presente decreto. L'attestazione di cui al medesimo art. 31, comma 4, puo' essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma 1 del presente articolo. 6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.