Art. 6 
 
 
                 Procedimento per il riconoscimento 
                        del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione
che, in caso di distribuzione  nazionale,  entro  centottanta  giorni
dalla data della prima uscita del film nelle  sale  cinematografiche,
ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto  mesi
dalla data di ottenimento del nulla osta di  proiezione  in  pubblico
dell'opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161,
ovvero della consegna della copia campione  dell'opera  televisiva  o
web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15  della  legge
n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema la  relativa
richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema  stessa  e
contenente i seguenti elementi: 
    a) il  costo  complessivo  ed  eleggibile  per  la  distribuzione
nazionale con attestazione  di  effettivita'  delle  spese  sostenute
rilasciata  dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero  da  un
revisore contabile o da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
revisori  contabili,  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili, dei periti commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del
lavoro,  nelle  forme  previste  dall'  art.   13,   comma   2,   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997,  n.  140,  ovvero  dal  responsabile  del
centro di assistenza fiscale; 
    b) l'ammontare del credito d'imposta spettante  al  distributore,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e, con riferimento
alla distribuzione nazionale, in base  alle  aliquote  previste  alla
Tabella  2  del  presente  decreto,  ovvero,  con  riferimento   alla
distribuzione internazionale, in base all'aliquota prevista nell'art.
5, comma 5, del presente decreto; 
    c) la  suddivisione  dell'utilizzo  del  credito  d'imposta,  per
l'esercizio finanziario in corso al  momento  del  riconoscimento  da
parte  della  DG  Cinema  del  credito  spettante,  e  nell'esercizio
successivo; 
    d)  il  contratto   di   distribuzione   cinematografica   ovvero
audiovisiva; 
    e) la dichiarazione del  legale  rappresentante  dell'impresa  di
produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa'
di distribuzione cinematografica, rilasciata ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l'assenza  di  accordi  di  qualsiasi  natura  tendenti  e
finalizzati a modificare, in qualunque modo,  l'assetto  economico  e
finanziario stabilito con il  contratto  di  distribuzione  nazionale
ovvero internazionale; 
    f) il piano finanziario definitivo,  contenente  l'indicazione  e
l'ammontare delle  fonti  finanziarie  di  copertura  del  fabbisogno
finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione  nazionale
ovvero internazionale; 
    g) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria. 
  2.  Il  distributore  comunica,  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'ultimo utilizzo secondo la suddivisione di cui alla  lettera  c)
del precedente comma, l'avvenuto completamento del piano di  utilizzo
del credito medesimo. 
  3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30  settembre
di ciascun anno, il distributore decade dal beneficio  per  la  parte
dell'importo del credito d'imposta risultante da utilizzare nell'anno
medesimo e non effettivamente utilizzata entro  il  31  dicembre,  ad
eccezione di una tolleranza del  5  per  cento.  Con  riferimento  ai
mancati utilizzi possono essere ammesse deroghe per  cause  di  forza
maggiore  tempestivamente  comunicate,  debitamente   documentate   e
circostanziate. 
  4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui  al
comma  1  del  presente  articolo,  la  DG  Cinema,   verificata   la
disponibilita' delle risorse, comunica ai  soggetti  interessati,  il
riconoscimento o il  mancato  riconoscimento  del  credito  d'imposta
spettante. Il credito d'imposta e' utilizzabile  dal  giorno  10  del
mese successivo alla data di riconoscimento  prevista  al  precedente
periodo. 
  5. Il credito di imposta e' cedibile con le modalita' e nei  limiti
previsti all'art. 31 del presente decreto. L'attestazione di  cui  al
medesimo art. 31, comma 4, puo' essere  richiesta  contestualmente  o
successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma
1 del presente articolo. 
  6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  la  DG  Cinema  ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento  del  credito
d'imposta.