Art. 3 Sistema palangaro (LL) 1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di settore e tenuto conto della configurazione di flotta e delle percentuali di ripartizione storicamente e normativamente determinatesi, le unita' autorizzate, per la campagna di pesca 2018, alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa sovranazionale in premessa citata, continuano ad applicarsi, relativamente alle predette quote individuali di cattura, i margini di flessibilita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto. 3. Questa direzione generale si riserva, con proprio ulteriore provvedimento, di stabilire: in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, una soglia di massimo incremento delle predette quote individuali di cattura; in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto e di diritto, discendenti dal quadro normativo sovranazionale di riferimento, termini e modalita' al fine di autorizzare eventuali ulteriori imbarcazioni, unicamente nell'ambito dei massimali di cattura di cui agli schemi di ripartizione indicati al precedente art. 1, comma 1.