Art. 3 
 
 
                       Sistema palangaro (LL) 
 
  1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali
di settore e tenuto conto della  configurazione  di  flotta  e  delle
percentuali   di   ripartizione   storicamente    e    normativamente
determinatesi, le unita' autorizzate, per la campagna di pesca  2018,
alla cattura bersaglio del tonno  rosso  con  il  sistema  «palangaro
(LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura,
sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone
i presupposti di cui  alla  pertinente  normativa  sovranazionale  in
premessa  citata,  continuano  ad  applicarsi,   relativamente   alle
predette quote individuali di cattura, i margini di flessibilita'  di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto. 
  3. Questa direzione generale  si  riserva,  con  proprio  ulteriore
provvedimento, di stabilire: 
    in  ragione  di  preminenti   aspetti   di   natura   tecnica   e
socio-economica, una soglia  di  massimo  incremento  delle  predette
quote individuali di cattura; 
    in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto  e  di
diritto,  discendenti  dal   quadro   normativo   sovranazionale   di
riferimento, termini e modalita' al  fine  di  autorizzare  eventuali
ulteriori  imbarcazioni,  unicamente  nell'ambito  dei  massimali  di
cattura di cui agli schemi di  ripartizione  indicati  al  precedente
art. 1, comma 1.