Art. 5 
 
 
                 Elenchi degli operatori autorizzati 
 
  1.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti
normative sovranazionali e nazionali in materia di  pesca  del  tonno
rosso. 
  2. Qualora venga accertata l'assenza di  catture,  per  un  periodo
pari a due annualita'  consecutive,  viene  disposta,  nei  confronti
dell'interessato,  la  cancellazione  immediata  e   definitiva   dai
suddetti elenchi. 
  3. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto
di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra  sistemi
di pesca differenti.