Art. 5 Elenchi degli operatori autorizzati 1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi. 3. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.