Art. 6 
 
 
                    Catture accessorie (BY-CATCH) 
 
  1.  Ferma  restando  la  percentuale  (5%)  ammessa  dalle  vigenti
normative sovranazionali in sede di sbarco delle  catture  accessorie
(by-catch) di tonno rosso, a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, il limite  annuale  (750
chilogrammi) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale  27
luglio 2000, in premessa citato, e' incrementato: 
    fino a 1.500 chilogrammi, per le  unita'  autorizzate  alla  sola
cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga; 
    fino a 1.100 chilogrammi, per le unita' autorizzate alla  cattura
bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga; 
    fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi.