Art. 6 Catture accessorie (BY-CATCH) 1. Ferma restando la percentuale (5%) ammessa dalle vigenti normative sovranazionali in sede di sbarco delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, il limite annuale (750 chilogrammi) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in premessa citato, e' incrementato: fino a 1.500 chilogrammi, per le unita' autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga; fino a 1.100 chilogrammi, per le unita' autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga; fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi.