Allegato VERBALE DI ACCORDO Addi', 28 febbraio 2018, presso la sede dell'ANAV nazionale, le Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLFNA, hanno convenuto il presente accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che e' parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti / accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL Autoferrotranvieri. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali. ASSTRA FILT-CGIL ANAV FIT-CISL AGENS UILTRASPORTI UGLFNA Parte di provvedimento in formato grafico Art. 1 Campo di applicazione Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, il presente accordo si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico: autofiloferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie. Il presente accordo si applica altresi' ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge n. 146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilita', ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, cosi' come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico. Art. 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione A) Effetti In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse. B) Divieto di azioni unilaterali Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio. L'eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sara' oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i. C) Prima fase della procedura 1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda o all'ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. 2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita. 3. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/90 e s.m.i. 4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase. D) Seconda fase della procedura A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione: (a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; (b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e s.m.i; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. E) Il soggetto sindacale e' tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento. Art. 3 Ripetizione delle procedure Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarita' della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure. Art. 4 Franchigie Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico: - dal 17 dicembre al 7 gennaio; - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio. Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. B). Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni Le strutture nazionali/regionali/provinciali/aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza: - con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza; - con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonche' nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia. Art. 6 Avvenimenti eccezionali In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi. Art. 7 Preavviso Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonche' alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Art. 8 Proclamazione dello sciopero A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, puo' procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonche' quanto espressamente previsto in tema di rarefazione. Il documento sindacale di proclamazione dovra' contenere i seguenti requisiti: 1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero: - L'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari; - L'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, che dovranno essere conformi a quelle indicate all'articolo 2 del presente accordo; - L'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonche' i motivi del mancato svolgimento; - L'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonche' della durata e delle modalita' di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro; 2. Ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza: in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate; 3. Ove si tratti di adesione a scioperi gia' proclamati: l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. I motivi dell'astensione, la data, la durata e le modalita' di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante. B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attivita' sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non puo' essere superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso. Art. 9 Informazione all'utenza E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni: • contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero; • almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza. Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonche' forniranno all'utenza, laddove possibile anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati. Art. 10 Revoca Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di Garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca deve essere comunicata anticipatamente a tale termine in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente. Nell'eventualita' di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sara' oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia. La revoca dovra' essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonche' alla Commissione di Garanzia. Art. 11 Rarefazione A. L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda. B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero del settore da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sullo stesso bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di 10 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalita' di svolgimento, nonche' a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione. Art. 12 Durata e modalita' dello sciopero A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potra' superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessita' in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonche' della necessita' di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalita' durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Non costituisce interruzione dello sciopero il rispetto delle fasce orarie di garanzia. B) Dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sara' definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare piu' di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive. C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia. D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilita'. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Art. 13 Scioperi a scacchiera Per tutte le vertenze che interessano piu' unita' produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unita' produttiva o singole categorie o profili professionali. Per tutte le vertenze che interessano una sola unita' produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali. Art. 14 Sicurezza degli impianti L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio. Art. 15 Assemblee Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3 dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL. Art. 16 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta non piu' di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalita' dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 12 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalita' degli utenti nonche' di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari). La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 12 non potra' essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati. Art. 17 Regolamento di servizio Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative: • i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi .. ); • procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; • procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; • criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; • garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; • eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; • in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; • individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; • individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12. Art. 18 Rapporti con i terzi Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi. Il presente accordo verra' inviato alla Commissione di Garanzia per la necessaria procedura di valutazione.