(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                         VERBALE DI ACCORDO 
 
  Addi', 28 febbraio 2018, presso la  sede  dell'ANAV  nazionale,  le
Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV  e  AGENS  e  le  Organizzazioni
Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLFNA, hanno convenuto
il presente accordo in attuazione della legge n.  146/1990  e  s.m.i.
che e' parte integrante del CCNL  Autoferrotranvieri  Internavigatori
TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato  dai  successivi
contratti  /  accordi  nazionali  di   rinnovo,   di   seguito   CCNL
Autoferrotranvieri. 
 
  In modo  conforme  ai  propri  ruoli  e  competenze,  le  parti  si
impegnano a  rispettare  anche  in  sede  locale  la  disciplina  del
presente accordo. 
 
  La presente disciplina integra e/o sostituisce  eventuali  clausole
difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali. 
 
 
  ASSTRA                            FILT-CGIL 
 
  ANAV                              FIT-CISL 
 
  AGENS                             UILTRASPORTI 
 
                                    UGLFNA 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  Salvi gli  effetti  di  future  riorganizzazioni  del  settore,  il
presente  accordo  si  applica  ai  seguenti  servizi  di   trasporto
pubblico: 
  autofiloferrotranvie; 
  navigazione interna lagunare; 
  navigazione interna lacuale; 
  funivie portuali; 
  funicolari terrestri ed aeree assimilate per  atto  di  concessione
alle ferrovie. 
 
  Il presente accordo si applica altresi' ai soggetti di cui all'art.
2 bis della legge n. 146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilita',
ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque  gestiti,  cosi'
come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora  necessari
all'esercizio di servizio di trasporto pubblico. 
 
                               Art. 2 
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 
  A) Effetti 
 
  In ogni caso l'attivazione  della  procedura  di  cui  al  presente
articolo, la partecipazione  alla  stessa  e  la  sottoscrizione  dei
relativi  verbali,  non  producono  alcun  effetto  ai   fini   della
titolarita' negoziale  delle  organizzazioni  sindacali  partecipanti
alle procedure stesse. 
 
  B) Divieto di azioni unilaterali 
 
  Durante  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo,  le  parti
eviteranno di  porre  in  essere  azioni  unilaterali  e  le  aziende
sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che  hanno
dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti
dalla  regolarita'  e  dalla  sicurezza  dell'esercizio.  L'eventuale
comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al  comma
precedente, sara' oggetto di valutazione da parte  della  Commissione
di Garanzia, ai sensi dell'art.  13  lettera  h)  e  i)  della  legge
146/1990 e s.m.i. 
 
  C) Prima fase della procedura 
 
    1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una  astensione,
prima della proclamazione della stessa, deve  avanzare  richiesta  di
incontro all'azienda o all'ente gestore  del  servizio  specificando,
per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo  sciopero  e
l'oggetto   della   rivendicazione,   eventualmente   proponendo   di
concordare  forme  di  azione  sindacale  dalle  quali  non  derivino
conseguenze in ordine  alla  tutela  dei  diritti  costituzionalmente
tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute  nella  comunicazione
dovranno essere uguali a quelle  dell'eventuale  proclamazione  dello
sciopero. 
 
    2. Entro 3 giorni (con esclusione dei  festivi)  dal  ricevimento
della predetta comunicazione, la controparte datoriale  (aziendale  o
nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data  e
del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle  procedure
di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro  gli  8
giorni (con esclusione dei festivi) successivi al  ricevimento  della
richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si
considera comunque esaurita. 
 
    3.  L'omessa  convocazione  da  parte  dell'azienda  o  dell'ente
gestore del servizio o il  rifiuto  di  partecipare  all'incontro  da
parte del soggetto sindacale  che  lo  abbia  richiesto,  nonche'  il
comportamento  delle  parti  durante  l'esperimento  delle  procedure
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia
ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i),  ed  m)  della  legge  n.
146/90 e s.m.i. 
 
    4. Il mancato esperimento della prima fase  della  procedura  non
esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase. 
 
  D) Seconda fase della procedura 
 
  A seguito dell'esaurimento con  esito  negativo  della  prima  fase
della procedura, di cui alla lettera  C),  le  parti  esperiscono  un
tentativo di conciliazione: 
 
    (a) nella sede negoziale di livello superiore concordata  tra  le
parti, ove il tentativo di conciliazione  si  esaurisce  nei  termini
convenuti dalle parti medesime; 
    (b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a)
nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2  della  legge
n. 146/1990, e s.m.i; la convocazione deve avvenire in tal caso entro
5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due  parti,
e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro  10
giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
  E) Il soggetto sindacale e' tenuto, prima  o  contestualmente  alla
proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia,
per iscritto, l'esito delle procedure e a  precisare  le  motivazioni
del loro eventuale fallimento. 
 
                               Art. 3 
                     Ripetizione delle procedure 
 
  Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarita'  della
proclamazione della prima  azione  di  sciopero  o  delle  azioni  di
sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento  e  di
conciliazione devono essere ripetute  nel  solo  caso  in  cui  siano
trascorsi  piu'  di  90  giorni  dall'ultimazione   della   fase   di
conciliazione. 
 
  I periodi di franchigia sospendono  il  termine  di  vigenza  delle
suddette procedure. 
 
                               Art. 4 
                             Franchigie 
 
  Sono esclusi dagli scioperi i  seguenti  periodi  di  piu'  intenso
traffico: 
 
  - dal 17 dicembre al 7 gennaio; 
 
  - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie,  che
allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio,
dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; 
 
  - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; 
 
  - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle  concomitanti  con
le   consultazioni   elettorali   nazionali,   europee,    regionali,
amministrative generali e referendarie; 
 
  - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con
le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. 
 
  Le regole relative  ai  periodi  di  franchigia  elettorale  devono
intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio. 
 
  Durante i periodi di franchigia trova applicazione  il  divieto  di
azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. B). 
 
                               Art. 5 
              Concomitanza di scioperi o manifestazioni 
 
  Le    strutture     nazionali/regionali/provinciali/aziendali     e
territoriali competenti non effettueranno astensioni  dal  lavoro  in
concomitanza: 
 
    - con  scioperi  che  interessino  altri  settori  del  trasporto
pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza; 
 
    - con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai
visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura  e  chiusura,
nonche' nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute  di  particolare
rilievo  all'interno  del  periodo   interessato   dalla   richiamata
manifestazione,  individuate  con  accordo  sindacale  fra  le  parti
interessate,  sottoposto  alla  valutazione  della   Commissione   di
Garanzia. 
 
                               Art. 6 
                       Avvenimenti eccezionali 
 
  In caso di avvenimenti eccezionali di  particolare  gravita'  o  di
calamita' naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od  in
corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi. 
 
                               Art. 7 
                              Preavviso 
 
  Esperite le procedure di  raffreddamento  e  di  conciliazione,  la
proclamazione di ciascun  sciopero  deve  essere  comunicata  con  un
preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti  previsti  dall'art.  2,
comma 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle  forme  e
dei contenuti ivi richiamati, nonche' alla Commissione di Garanzia  e
all'Osservatorio sui conflitti nei  trasporti  costituito  presso  il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
                               Art. 8 
                    Proclamazione dello sciopero 
 
  A) Ogni proclamazione  deve  riguardare  una  sola  astensione  dal
lavoro. Lo stesso  soggetto,  in  relazione  allo  stesso  bacino  di
utenza, puo' procedere ad  una  nuova  proclamazione  solo  dopo  tre
giorni dall'effettuazione  dello  sciopero  precedentemente  indetto,
fatto salvo il rispetto del  termine  di  preavviso,  nonche'  quanto
espressamente previsto in tema di rarefazione. 
 
  Il documento sindacale di proclamazione dovra' contenere i seguenti
requisiti: 
 
    1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero: 
      -   L'esatta   indicazione   dei   soggetti   proclamanti   con
l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari; 
      - L'indicazione delle  motivazioni  dell'astensione  collettiva
dal  lavoro,  che  dovranno  essere  conformi   a   quelle   indicate
all'articolo 2 del presente accordo; 
      - L'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui  si  sono
svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando -
ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di
attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i
termini previsti dal presente accordo, nonche' i motivi  del  mancato
svolgimento; 
      - L'indicazione della data nella quale si  intende  scioperare,
nonche' della durata e delle modalita' di attuazione  dell'astensione
collettiva dal lavoro; 
    2.  Ove  si  tratti  di  proclamazione  di  azioni  di   sciopero
successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza: 
    in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l'indicazione  della
data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate; 
    3. Ove si tratti di adesione a scioperi gia' proclamati: 
    l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato  da
altri soggetti. I motivi dell'astensione, la data,  la  durata  e  le
modalita' di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati  dal
soggetto proclamante. 
 
  B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla
oggettiva rarefazione degli scioperi  rispettosa  della  garanzia  di
libero esercizio dell'attivita' sindacale, e di evitare il ricorso  a
forme sleali di  azione  sindacale,  il  preavviso  non  puo'  essere
superiore a 45 giorni. 
 
  I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso  del
termine massimo di preavviso. 
 
                               Art. 9 
                       Informazione all'utenza 
 
  E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme
adeguate, delle seguenti informazioni: 
    • contestualmente alla  pubblicazione  degli  orari  dei  servizi
ordinari, l'elenco delle corse, con i  relativi  orari,  che  saranno
garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero; 
    • almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero  l'indicazione
delle organizzazioni  sindacali  che  hanno  proclamato  l'azione  di
sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza. 
 
  Le aziende garantiranno e renderanno nota la  pronta  riattivazione
del servizio, quando l'astensione sia terminata,  nonche'  forniranno
all'utenza, laddove possibile  anche  durante  lo  svolgimento  dello
sciopero,  una  corretta  comunicazione,   mediante   i   canali   di
informazione di cui dispongono (paline, siti  internet,  app,  social
network, etc.), in merito  allo  stato  del  servizio  attraverso  il
costante aggiornamento dei dati. 
 
                               Art. 10 
                               Revoca 
 
  Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della  Commissione
di Garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui
all'art.8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello  sciopero
deve essere comunicata almeno 6  giorni  (esclusi  i  festivi)  prima
dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio
tramite tutti  i  possibili  mezzi  informativi.  Ove  il  5°  giorno
antecedente  allo  sciopero  sia  festivo,  la  revoca  deve   essere
comunicata anticipatamente a  tale  termine  in  modo  da  consentire
all'azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al
riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni  all'utenza
non prima di 5 giorni dalla data  di  effettuazione  dello  sciopero,
eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente. 
 
  Nell'eventualita' di revoca dello sciopero  proclamato  il  mancato
adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza
eventualmente aderito allo stesso sara'  oggetto  di  valutazione  da
parte della Commissione di Garanzia. 
 
  La revoca dovra' essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari
della  proclamazione  di  sciopero,  nonche'  alla   Commissione   di
Garanzia. 
 
                               Art. 11 
                             Rarefazione 
 
  A. L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area  territoriale
di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli  accordi
aziendali o territoriali attuativi della presente  proposta  dovranno
contenere  la  dettagliata   descrizione   del   tipo   e   dell'area
territoriale nella  quale  si  effettua  il  servizio  erogato  dalla
azienda. 
 
  B) Tra l'effettuazione di due azioni di  sciopero  del  settore  da
qualunque soggetto sindacale  proclamate  e  incidenti  sullo  stesso
bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di  10
giorni indipendentemente dalle motivazioni e  dal  livello  sindacale
che ha proclamato lo sciopero. 
 
  C)  A  garanzia  del  rispetto  dell'obbligo  di   rarefazione   le
organizzazioni sindacali sono tenute  a  comunicare  all'Osservatorio
sui conflitti nei trasporti, costituito  presso  il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue
modalita' di svolgimento, nonche' a consultare  lo  stesso  prima  di
procedere alla proclamazione. 
 
                               Art. 12 
                  Durata e modalita' dello sciopero 
 
  A) Il primo sciopero per qualsiasi  tipo  di  vertenza  non  potra'
superare le quattro ore di servizio.  Eventuali  scioperi  successivi
relativi  alla  stessa  vertenza  non  potranno  superare  la  durata
dell'intera giornata lavorativa. Gli  scioperi  di  durata  inferiore
alla giornata si svolgono in un unico  periodo  di  ore  continuative
tenendo conto della necessita' in presenza di turni di assicurare  la
maggiore partecipazione dei  lavoratori  interessati,  nonche'  della
necessita' di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che
seguono. Modalita' durata e collocazione oraria degli scioperi devono
essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi  per
l'utenza. Non costituisce interruzione  dello  sciopero  il  rispetto
delle fasce orarie di garanzia. 
 
  B) Dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su  due
fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di  massima
richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari  categorie  di
utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale  (lavoratori
e studenti, aree  rurali  e  montane,  aree  a  vocazione  turistica,
caserme,  aree  industriali,  ospedali,  cimiteri).  La  collocazione
oraria delle fasce sara' definita con accordo tra le parti a  livello
aziendale. A livello aziendale, le parti  possono  anche  individuare
piu' di due fasce di servizio completo entro il  limite  di  sei  ore
complessive. 
 
  C) Il servizio all'utenza  garantito  nelle  fasce  deve  svolgersi
secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i  giorni,  compresi
quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente
previsto. I tempi di preparazione  e  di  riconsegna  dei  mezzi  non
devono compromettere la completa  funzionalita'  del  servizio  nelle
fasce garantite e la pronta riattivazione  del  servizio  al  termine
dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la
presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire
la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero  e/o
all'orario di inizio delle fasce di garanzia. 
 
  D) Nelle ipotesi in cui, in relazione  a  specifiche  tipologie  di
servizio,   il   criterio   di   individuazione   delle   prestazioni
indispensabili  mediante   fasce   orarie   comporti   un   oggettivo
pregiudizio dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  o  si  riveli
inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le  parti,  a
livello  aziendale,  concorderanno   un   criterio   alternativo   di
salvaguardia del diritto alla mobilita'. Le  prestazioni  saranno  in
tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento
delle prestazioni normalmente erogate  e  saranno  relative  a  quote
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente  ad  un
terzo del personale normalmente utilizzato per  la  piena  erogazione
del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle
condizioni tecniche e della sicurezza. 
 
                               Art. 13 
                        Scioperi a scacchiera 
 
  Per tutte le vertenze che interessano piu' unita'  produttive,  non
sono consentiti gli  scioperi  articolati  per  unita'  produttiva  o
singole categorie o profili professionali. 
 
  Per tutte le vertenze che interessano una  sola  unita'  produttiva
non sono consentiti gli scioperi articolati per singole  categorie  o
profili professionali. 
 
                               Art. 14 
                      Sicurezza degli impianti 
 
  L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve  avere  riguardo
alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori,  degli  impianti  e  dei
mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili
alla sicurezza dell'esercizio. 
 
                               Art. 15 
                              Assemblee 
 
  Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno  essere
convocate assemblee dei lavoratori che  comportino  interruzione  del
servizio, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  11,  comma  3
dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL. 
 
                               Art. 16 
   Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto 
 
  Al  fine  di  consentire  ai  lavoratori  di  partecipare  ad   una
manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta  non  piu'  di
una volta congiuntamente dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
del  contratto,  le  modalita'  dell'astensione  dal  lavoro  possono
prevedere la riduzione delle prestazioni  di  cui  all'art.  12  alla
garanzia dei  soli  trasporti  assolutamente  indispensabili  per  la
generalita'  degli  utenti  nonche'  di   quelli   specializzati   di
particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei  disabili  e  i
mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari). 
 
  La riduzione delle prestazioni indispensabili di  cui  all'art.  12
non potra' essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a  causa
delle  condizioni  ambientali,  siano  stati  adottati  provvedimenti
diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati. 
 
                               Art. 17 
                       Regolamento di servizio 
 
  Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le
aziende  concorderanno  con  le  rappresentanze  sindacali  aziendali
(RSA/RSU) e, ove non  presenti,  con  le  articolazioni  territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL  Autoferrotranvieri
le seguenti modalita' operative: 
 
  • i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi .. ); 
  • procedure da adottare all'inizio dello sciopero  e  alla  ripresa
del servizio; 
  • procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta  la
durata delle fasce; 
  • criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi  a  lunga
percorrenza; 
  • garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza  e
la protezione degli utenti, dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei
mezzi; 
  •  eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative   di
agitazioni sindacali; 
  • in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari  al
trasporto di prodotti energetici di  risorse  naturali,  di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
  • individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
  • individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 12. 
 
                               Art. 18 
                        Rapporti con i terzi 
 
  Fatta salva la  previsione  di  clausole  maggiormente  vincolanti,
eventuali  accordi  di  qualunque   natura   stipulati   dall'impresa
erogatrice dei servizi  con  lavoratori  autonomi,  professionisti  o
piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente
la clausola per  cui  questi  ultimi  soggetti  si  impegnano  a  non
pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i  livelli  di
garanzia  del  servizio  stabiliti  nel  presente   accordo   e   nei
regolamenti aziendali attuativi. 
 
  Il presente accordo verra' inviato alla Commissione di Garanzia per
la necessaria procedura di valutazione.