Art. 10 Cumulo 1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento de minimis, con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento de minimis che qualificano l'«impresa unica», nel limite dell'importo di € 200.000,00, ovvero di «€ 100.000,00 nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi.