Art. 10 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile, ai sensi
di quanto previsto dal Regolamento de minimis, con altre agevolazioni
concesse  ai  soggetti  beneficiari  a   titolo   di   «de   minimis»
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza  di  cui  all'art.  8  e  nei  due  esercizi  finanziari
precedenti, e tenuto  conto  dei  rapporti  di  collegamento  tra  il
beneficiario e altri  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
medesimo Regolamento de minimis che  qualificano  l'«impresa  unica»,
nel limite dell'importo di € 200.000,00, ovvero di «€ 100.000,00  nel
caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto
terzi.