Art. 11 Fruizione dell'agevolazione 1. Il contributo di cui al presente decreto e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 9, comma 5. L'importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non puo' eccedere l'ammontare concesso dal Ministero, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto e' comunicato al soggetto beneficiario che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione del contributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 2. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero, con modalita' telematiche definite d'intesa, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari nel medesimo trimestre.