Art. 11 
 
                     Fruizione dell'agevolazione 
 
  1. Il  contributo  di  cui  al  presente  decreto  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e  successive   modificazioni
presentando  il  modello  F24  esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  lo
scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal  decimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  provvedimento  di  cui
all'art.  9,  comma  5.  L'importo  del  contributo   utilizzato   in
compensazione da ciascuna  impresa  beneficiaria  non  puo'  eccedere
l'ammontare concesso dal Ministero, anche tenendo conto di precedenti
fruizioni, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto e' comunicato al
soggetto  beneficiario  che  ha  trasmesso  il  modello  F24  tramite
apposita  ricevuta  consultabile  sul  sito  Internet   dei   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Con  risoluzione  dell'Agenzia
delle entrate e' istituito il codice da indicare nel modello F24  per
la fruizione del contributo e sono impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  al  Ministero,  con  modalita'
telematiche definite d'intesa, entro la fine del  mese  successivo  a
ciascun trimestre, i dati relativi alle  agevolazioni  effettivamente
fruite dai beneficiari nel medesimo trimestre.