Art. 12 Controlli 1. Il Ministero effettua controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, tesi ad accertare il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti di cui all'art. 5 nonche' la corretta fruizione del contributo, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero, pena la revoca totale dell'agevolazione concessa, ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) ed e), intervenuta entro 3 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 5, nonche' ogni cambiamento nella soggettivita' conseguente a operazioni aziendali straordinarie.