Art. 12 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero effettua controlli,  sia  documentali  che  tramite
ispezioni in loco,  tesi  ad  accertare  il  possesso  da  parte  dei
soggetti beneficiari dei requisiti  di  cui  all'art.  5  nonche'  la
corretta fruizione del contributo, secondo le modalita'  ed  entro  i
limiti previsti dal presente decreto. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare  tempestivamente
al Ministero, pena la revoca totale dell'agevolazione concessa,  ogni
variazione dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  ed
e),  intervenuta  entro  3  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.  9,
comma 5, nonche' ogni cambiamento nella soggettivita'  conseguente  a
operazioni aziendali straordinarie.