Art. 13 Revoca delle agevolazioni 1. Il contributo di cui al presente decreto e' revocato nel caso in cui: a) in qualunque fase del procedimento, il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) venga accertata l'insussistenza, alla data della presentazione dell'istanza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 5 per l'accesso all'agevolazione; c) con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 5, l'attivita' economica venga trasferita al di fuori della zona franca prima che siano decorsi 3 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 7; d) con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 5, l'impresa, entro il medesimo termine di 3 anni di cui alla lettera c), venga sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, e' disposta in misura parziale, con riferimento al periodo che decorre dalla data della perdita del requisito alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 5. 3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni, il Ministero procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'entrata dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2018 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 222