Art. 4 
 
               Risorse finanziarie e riserva di scopo 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca  di  cui
al presente decreto sono utilizzate le  risorse  stanziate  dall'art.
13-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 e successive modificazioni  e
integrazioni. La predetta dotazione finanziaria puo' essere integrata
con ulteriori risorse regionali. 
  2.   Nell'ambito   della    dotazione    finanziaria    complessiva
dell'intervento, una quota di risorse, che puo' arrivare sino al 100%
delle stesse, puo'  essere  riservata  in  favore  dei  soggetti,  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, censiti  nell'elenco  delle
imprese  che  hanno  subito  danni  in   conseguenza   degli   eventi
metereologici del  novembre  2013  di  cui  all'allegato  n.  4  alla
relazione di  ricognizione  dei  fabbisogni  relativi  al  patrimonio
pubblico,  privato  e  alle  attivita'  produttive  dell'ufficio  del
commissario delegato citata nelle premesse. 
  3. La riserva finanziaria di scopo di cui al comma 2  e'  istituita
su indicazione della Regione. 
  4.  Una  somma  pari  al  2%   delle   disponibilita'   complessive
dell'intervento e'  destinata  alla  copertura  degli  oneri  per  la
gestione del medesimo intervento di cui all'art. 7. 
  5. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al presente decreto sono versate, al netto  degli
oneri di cui  al  comma  4,  sulla  contabilita'  speciale  n.  1778,
intestata  «Agenzia  delle  Entrate  -  fondi  di  bilancio»  e  sono
utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle  regolazioni
contabili di cui all'art. 7, comma 1.