Art. 4 Risorse finanziarie e riserva di scopo 1. Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse stanziate dall'art. 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. La predetta dotazione finanziaria puo' essere integrata con ulteriori risorse regionali. 2. Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento, una quota di risorse, che puo' arrivare sino al 100% delle stesse, puo' essere riservata in favore dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, censiti nell'elenco delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013 di cui all'allegato n. 4 alla relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attivita' produttive dell'ufficio del commissario delegato citata nelle premesse. 3. La riserva finanziaria di scopo di cui al comma 2 e' istituita su indicazione della Regione. 4. Una somma pari al 2% delle disponibilita' complessive dell'intervento e' destinata alla copertura degli oneri per la gestione del medesimo intervento di cui all'art. 7. 5. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate, al netto degli oneri di cui al comma 4, sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui all'art. 7, comma 1.