Art. 5 Beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che: a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014; b) svolgono la propria attivita' nella zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unita' locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca; c) alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8, sono costituite e iscritte al registro delle imprese; d) alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8, hanno gia' avviato l'attivita', ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 5. A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale; e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o piu' delle condizioni individuate dall'art. 1 del Regolamento de minimis. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) per lo svolgimento di attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; d) per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.