Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Ai soggetti di cui all'art. 5 e' riconosciuto, nei limiti  delle
risorse disponibili per l'intervento di cui all'art. 4, un contributo
il cui importo, per ciascun soggetto beneficiario, e' determinato con
le modalita' di cui all'art. 9. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e'  concesso  ai  sensi  e  alle
condizioni del Regolamento de minimis. Ciascun soggetto ammesso  alle
agevolazioni puo', pertanto, beneficiare delle agevolazioni  fino  al
limite massimo di € 200.000,00 ovvero di €  100.000,00  nel  caso  di
imprese attive nel settore del trasporto su strada per  conto  terzi,
tenuto  conto  di  eventuali  ulteriori  agevolazioni  gia'  ottenute
dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio  finanziario  in
corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8 e nei
due  esercizi  finanziari  precedenti,  nonche'   dei   rapporti   di
collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2,  comma
2, del medesimo Regolamento de minimis che qualificano la  cosiddetta
«impresa unica».