Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Ai soggetti di cui all'art. 5 e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili per l'intervento di cui all'art. 4, un contributo il cui importo, per ciascun soggetto beneficiario, e' determinato con le modalita' di cui all'art. 9. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ai sensi e alle condizioni del Regolamento de minimis. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni puo', pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di € 200.000,00 ovvero di € 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonche' dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento de minimis che qualificano la cosiddetta «impresa unica».