Art. 7 
 
                      Gestione dell'intervento 
 
  1. La gestione dell'intervento di cui al presente decreto e' svolta
dal Ministero, fatte salve  le  attivita'  di  regolazione  contabile
delle minori entrate derivanti dalla fruizione da parte dei  soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 6, che  sono  affidate
all'Agenzia delle entrate. 
  2. Per la gestione degli interventi il  Ministero  puo'  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' «in house», ovvero di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50.