Art. 7 Gestione dell'intervento 1. La gestione dell'intervento di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, fatte salve le attivita' di regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 6, che sono affidate all'Agenzia delle entrate. 2. Per la gestione degli interventi il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.