Art. 8 Presentazione delle istanze 1. Per fruire del contributo di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 presentano al Ministero un'apposita istanza con le modalita' e nei termini previsti con successivo provvedimento del Ministero. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti indicano: a) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis», a livello di «impresa unica», nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti; b) l'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto richiedente alla data di presentazione dell'istanza. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il predetto ammontare complessivo dei ricavi e' convenzionalmente assunto in misura pari al valore medio dell'ammontare complessivo dei ricavi indicato dagli altri soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il Ministero puo' altresi' fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di cui al presente decreto.