Art. 8 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1. Per fruire del contributo di cui al presente decreto, i soggetti
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  5  presentano   al
Ministero un'apposita istanza con le modalita' e nei termini previsti
con successivo provvedimento del Ministero. 
  2. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti indicano: 
    a) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo  di
«de  minimis»,  a  livello   di   «impresa   unica»,   nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti; 
    b)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi  riportato  nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata dal  soggetto  richiedente  alla
data  di  presentazione  dell'istanza.  Per  i  soggetti  richiedenti
costituiti o attivi da meno di 12 mesi  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, il predetto ammontare complessivo dei
ricavi e' convenzionalmente assunto in misura pari  al  valore  medio
dell'ammontare complessivo dei ricavi indicato dagli  altri  soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. 
  3. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  1  il  Ministero  puo'
altresi' fornire chiarimenti in merito alle disposizioni  di  cui  al
presente decreto.