Art. 9 Concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento di cui all'art. 4, tenuto conto della eventuale riserva di scopo di cui all'art. 4, comma 2. 2. L'importo del contributo massimo spettante a ciascun beneficiario e' pari all'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), fermi restando i limiti previsti dal Regolamento de minimis. 3. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario di cui al comma 2. 4. Le risorse finanziarie che dovessero residuare a seguito dell'assegnazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari rientranti nella riserva di scopo di cui all'art. 4, comma 2, sono portate a incremento delle risorse disponibili per le agevolazioni delle imprese non rientranti nella predetta riserva. 5. Le agevolazioni concesse sono rese note con provvedimento del Ministero, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 6. Il Ministero comunica all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 5, i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonche' l'importo dell'agevolazione concessa. Con le medesime modalita' telematiche definite d'intesa, il Ministero comunica all'Agenzia delle entrate eventuali variazioni e le revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 13.