Art. 9 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento di  cui
all'art. 4, tenuto conto della eventuale  riserva  di  scopo  di  cui
all'art. 4, comma 2. 
  2.  L'importo  del   contributo   massimo   spettante   a   ciascun
beneficiario   e'   pari   all'ammontare   complessivo   dei   ricavi
dell'impresa di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), fermi restando i
limiti previsti dal Regolamento de minimis. 
  3. Nel caso in cui l'importo  delle  agevolazioni  complessivamente
spettante alle imprese  istanti  sia  superiore  all'ammontare  delle
risorse finanziarie disponibili,  il  Ministero  procede  al  riparto
delle  risorse  disponibili  in  proporzione  al  contributo  massimo
spettante a ciascun beneficiario di cui al comma 2. 
  4.  Le  risorse  finanziarie  che  dovessero  residuare  a  seguito
dell'assegnazione  delle   agevolazioni   ai   soggetti   beneficiari
rientranti nella riserva di scopo di cui all'art. 4,  comma  2,  sono
portate a incremento delle risorse disponibili  per  le  agevolazioni
delle imprese non rientranti nella predetta riserva. 
  5. Le agevolazioni concesse sono rese note  con  provvedimento  del
Ministero,   da   pubblicare   sul   sito   Internet    istituzionale
www.mise.gov.it. 
  6. Il Ministero comunica all'Agenzia delle entrate,  con  modalita'
telematiche definite d'intesa, entro 5 giorni lavorativi  dalla  data
di pubblicazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  5,  i  dati
identificativi di ciascun beneficiario, compreso il  relativo  codice
fiscale,  nonche'  l'importo  dell'agevolazione  concessa.   Con   le
medesime  modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  il   Ministero
comunica all'Agenzia delle entrate eventuali variazioni e le revoche,
anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 13.